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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4934/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi principali: 1) nullità del decreto di citazione in appello per omesso avviso, ai sensi dell'art.23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito), della facoltà per l'imputato di chiedere la trattazione orale entro il termine perentorio di 15 giorni; in subordine questione di legittimità costituzionale di tale norma in rapporto agli artt.24 e 111 Cost.; 2) censura sulla motivazione e sulla valutazione delle prove: si deduce vizio nella valutazione della dinamica dell'incidente (si invoca la prevalenza delle risultanze tecniche e fotografiche del consulente di parte rispetto alle testimonianze), con conseguente esclusione o concorso di responsabilità del conducente dell'autoarticolato e diversa valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: ritenuto manifestamente infondato, richiamando precedenti secondo cui l'omesso avviso sul rito camerale emergenziale non determina nullità del decreto di citazione e la norma impugnata non impone tale requisito all'art.601 c.p.p.; inoltre la prevista comunicazione al difensore garantisce conoscibilità della facoltà richiesta. Sul secondo motivo: inammissibile perché si limita a chiedere una rivalutazione del merito e della valutazione delle prove, materia riservata al giudice di merito; la Corte ha ritenuto congrua e non contraddittoria la ricostruzione della dinamica (spostamento di Cadavero dalla corsia centrale a quella lenta a velocità superiore a 100 km/h e impatto con autoarticolato a 40 km/h) e ha escluso il concorso di colpa dell'autista del mezzo pesante. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: omicidio colposo. La Corte ha confermato l'applicazione della norma in base alla ricostruzione della dinamica e alla valutazione della colpa del conducente.

  • art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)

    "la richiesta di discussione orale e quella dell'imputato, a mezzo del difensore, di partecipare all'udienza, sia formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza"

    La Corte ha ritenuto che l'omesso avviso nel decreto di citazione circa la trattazione camerale durante la disciplina emergenziale non determini nullità, essendo requisito non previsto dall'art.601 c.p.p.; la norma garantisce comunque conoscibilità della facoltà tramite comunicazione al difensore.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che non richiede l'avviso contestato come elemento essenziale del decreto di citazione; pertanto l'omissione non determina nullità.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle norme processuali impugnate; non ritenuto violato in modo da comportare nullità.

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Norme sul decreto di citazione e relativo contenuto; il ricorrente le invocava per sostenere la nullità, ma la Corte ha ritenuto che non sussista l'obbligo di contenere l'avviso sul rito camerale emergenziale.

  • art. 140, comma 1 e art. 141, comma 2 d.lgs. 30/04/1992 n.285

    Norme del codice della strada richiamate nella motivazione di merito come norme sulla circolazione violate (cambio di corsia e comportamento nella carreggiata).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'illecita applicazione/valutazione delle norme probatorie; la Corte ha ritenuto che non vi sia errore di diritto nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • artt. 69 e 133 cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena; il ricorrente contestava il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante, ma la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata in motivazione giurisprudenziale relativa ai limiti del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione non può operare una nuova valutazione del fatto rilevato dal giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al pagamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per la determinazione della colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistano elementi per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'omesso avviso, nel decreto di citazione in appello, circa la celebrazione del giudizio a rito camerale durante la disciplina emergenziale (art.23-bis d.l. n.137/2020) non determina automaticamente la nullità del decreto se la legge processuale (art.601 c.p.p.) non richiede espressamente tale avviso; la comunicazione al difensore è ritenuta sufficiente per la conoscibilità della facoltà.
  • Le questioni di legittimità costituzionale su norme di carattere procedurale collegate a misure emergenziali sono difficilmente accolte quando la giurisprudenza consolidata ritiene sufficienti le garanzie offerte dalla norma (es. conoscibilità tramite difensore).
  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per rivedere la valutazione delle prove operata dai giudici di merito: censure che chiedono una diversa ricostruzione fattuale sono, di regola, inammissibili.
  • Se si impugnano in Cassazione profili relativi alla motivazione, occorre dimostrare specifici vizi di diritto (contraddittorietà, manifesta illogicità, omissione di argomentazioni essenziali) e non limitarsi a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze probatorie.
  • Quando si contesta la dinamica di un incidente stradale è strategico puntare su errori giuridici nella valutazione della prova tecnica o su palese contraddittorietà o impossibilità logica della ricostruzione, non solo proporre una teoria alternativa; senza ciò la censura rischia di essere respinta per inammissibilità.

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