Cassazione Penale, Sentenza n. 29035/2026 del 30/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna pronunciata in primo grado per spendita di banconota contraffatta e applicava la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa, escludendo sia la speciale tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. sia l’attenuante comune ex art. 62 n. 4 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione all’art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente individuato i limiti edittali rilevanti per il reato di cui all’art. 455 c.p.; secondo la difesa, il delitto richiama quoad poenam l’art. 453 c.p. con riduzione da un terzo alla metà, sicché la cornice edittale sarebbe compatibile con l’istituto. Si osservava inoltre che, nelle more del giudizio di appello, la riforma del d.lgs. n. 150/2022 aveva modificato l’art. 131-bis c.p., rendendolo applicabile ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, e che il fatto concreto sarebbe stato di lieve offensività perché riferito alla spendita di una sola banconota da euro 100, con condotta non abituale. Restava in subordine invocata l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla questione dell’art. 131-bis c.p. Ha rilevato che il delitto di cui all’art. 455 c.p., richiamando quoad poenam l’art. 453 c.p. e prevedendo la riduzione della pena da un terzo alla metà, rientra astrattamente nei limiti edittali oggi compatibili con la particolare tenuità del fatto, dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 150/2022. Poiché la nuova disciplina, in quanto sostanziale, si applica anche ai giudizi pendenti per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, la decisione di merito è stata annullata sul punto. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Salerno per un nuovo giudizio limitatamente alla verifica dei presupposti ulteriori dell’art. 131-bis c.p., ossia particolare tenuità dell’offesa e non abitualità della condotta. È rimasto assorbito il motivo relativo all’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., ritenuto comunque non scrutinabile in cassazione perché volto a una rivalutazione di merito.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
Il delitto di spendita di moneta falsa richiama, quoad poenam, la disciplina dell’art. 453 c.p., con riduzione della pena da un terzo alla metà.
art. 453 c.p.
Costituisce il parametro edittale di riferimento per la determinazione della pena del reato contestato.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come modificata dal d.lgs. n. 150/2022, è applicabile ai giudizi pendenti anche per fatti anteriori; il giudice di merito deve verificare non solo i limiti edittali ma anche l’offesa di particolare tenuità e la non abitualità della condotta.
art. 62 n. 4 c.p.
L’attenuante della speciale tenuità del danno o del profitto è stata ritenuta non sindacabile in cassazione perché la censura mirava a una nuova valutazione del fatto.
art. 173 disp. att. c.p.p.
La motivazione del ricorso è stata riportata nei limiti strettamente necessari, secondo la tecnica di sintesi richiamata dalla disposizione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma ha modificato l’art. 131-bis c.p. ampliandone l’ambito applicativo ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., quando la norma sopravvenuta ampli i suoi presupposti sostanziali, si applica ai giudizi pendenti anche se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica.
- Nel verificare l’astratta applicabilità dell’art. 131-bis c.p. occorre guardare alla cornice edittale effettivamente ricavabile dalla norma incriminatrice e dalle sue modalità di determinazione della pena, non a una lettura frammentaria della sola pena base.
- Se il giudice di merito nega la causa di non punibilità esclusivamente per errata individuazione dei limiti edittali, la decisione è viziata per violazione di legge e va annullata con rinvio per il nuovo apprezzamento dei presupposti applicativi.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un duplice controllo: tenuità dell’offesa e non abitualità del comportamento; il rinvio è necessario quando il giudice di merito non abbia esaminato compiutamente tali profili.
- Una censura diretta a ottenere una diversa valutazione della concreta offensività del fatto, senza denunciare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante, non è autonomamente scrutinabile in cassazione.
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