Cassazione Civile, Ordinanza n. 29833/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto verbale di appalto per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato ad uso abitativo. In primo grado il committente era stato condannato a pagare il saldo del corrispettivo, determinato dal giudice utilizzando il prezzario della Camera di Commercio di Padova 2002 con una maggiorazione del 20%, oltre a un indennizzo per anticipata risoluzione e ad alcune spese per vizi; erano state invece rigettate le domande riconvenzionali del committente di risoluzione per grave inadempimento, risarcimento danni e restituzione di somme. In appello il committente aveva censurato, tra l'altro, la determinazione del compenso, lamentando la violazione dell'art. 1657 c.c. per l'indebita maggiorazione del 20% rispetto al tariffario e sostenendo che, in presenza di tariffe, il giudice non potesse esercitare discrezionalità. La Corte d'appello ha accolto solo in parte riducendo l'indennizzo per cessazione anticipata, ma ha confermato la determinazione del corrispettivo e posto le spese in larga prevalenza a carico dell'appellante. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi entrambi ex art. 360 n. 4 c.p.c.: omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 1657 c.c. e motivazione apparente sulla medesima questione, sostenendo che la tariffa applicata non consentisse la maggiorazione del 20% e che comunque essa fosse incompatibile con il tipo di opera eseguita.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la Corte d'appello aveva comunque esaminato il motivo relativo all'art. 1657 c.c. e aveva fornito una motivazione sufficiente, richiamando il prezzario locale e le specifiche condizioni dell'opera, tra cui il contesto urbano, la modesta cubatura e le difficoltà operative del cantiere. Ha inoltre osservato che il tariffario applicato prevedeva la possibilità di adeguare i prezzi al caso concreto e, per lavori di ristrutturazione, ripristino e manutenzione straordinaria anche su edifici in centro storico, di aumentarli in ragione delle particolari condizioni di ambiente e di lavoro. Ha quindi interpretato la maggiorazione come applicazione della stessa tariffa vigente, non come esercizio del potere giudiziale residuale di determinazione del corrispettivo in assenza di tariffe o usi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1657 c.c.
"in mancanza di pattuizione del corrispettivo dell'appalto" e potere del giudice solo "in mancanza di tariffe od usi"
Il giudice determina il corrispettivo solo quando manchino tariffe o usi; se esiste un tariffario applicabile, la liquidazione deve muovere da esso, con gli adattamenti consentiti dalla tariffa stessa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro per dedurre omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia sul motivo di appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di sufficienza della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di appalto senza pattuizione del prezzo, il giudice può fare riferimento alle tariffe esistenti e ai criteri da esse previsti per l'adeguamento al caso concreto; il potere equitativo residuale opera solo quando tariffe e usi manchino.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito, anche implicitamente, esamini il motivo di appello e ne dia risposta attraverso una motivazione che consenta di comprendere la ratio della statuizione.
- La motivazione è sufficiente se chiarisce quali elementi fattuali del caso concreto abbiano giustificato l'adeguamento del compenso rispetto al tariffario richiamato, senza necessità di aderire alle osservazioni del consulente tecnico d'ufficio.
- Quando il prezzario di riferimento contempla aumenti per specifiche condizioni operative o ambientali, il giudice di merito può applicarli se le peculiarità del cantiere siano coerenti con la previsione tariffaria.
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