Sentenza n. 2261/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia “1) della Determina Dirigenziale n. 225 del 31 maggio 2024 relativa al Bando – Concessione definitiva a seguito rendicontazione PID 2023 - Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2023 – CAR 27379 (per il solo Sig. Migliaccio Aniello); 2) della Determina Dirigenziale n. 236 del 06 giugno 2024 – ricevuta in data 07.06.2024, con cui è stato pubblicato l’elenco a rettifica delle imprese non ammesse alla rendicontazione; 3) di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determine dirigenziali recanti la concessione definitiva a seguito di rendicontazione e l’elenco rettificato delle imprese non ammesse alla rendicontazione del Bando Voucher Digitali I4.0 2023
Esito
Favorevole al resistente (stazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato le determine con cui, inizialmente, tre imprese erano state inserite nell’elenco delle imprese liquidabili a rendicontazione e una era stata esclusa, mentre con il successivo elenco rettificato tutte erano state indicate come non ammesse alla rendicontazione. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 2, 3, 7 e 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, difetto di motivazione e istruttoria ed eccesso di potere. In secondo luogo, hanno sostenuto che l’art. 12, comma 1, lett. e), del bando consentisse la variazione del fornitore anche per servizi di consulenza, non soltanto per beni strumentali, affermando di avere prodotto nuovi preventivi e attestazioni di equivalenza o miglioramento. In terzo luogo, hanno lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La Camera di Commercio ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dei dinieghi delle istanze di autotutela e ha comunque sostenuto l’infondatezza del ricorso, richiamando il tenore letterale del bando e l’inapplicabilità delle garanzie partecipative invocate.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dei dinieghi delle istanze di autotutela, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha respinto congiuntamente il primo e il terzo motivo. L’art. 10-bis l. n. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali; tale nozione comprende anche le procedure selettive per la concessione di finanziamenti pubblici, caratterizzate dalla partecipazione di una pluralità di soggetti e da esigenze di celerità incompatibili con il contraddittorio individuale. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha invalidato gli atti, poiché l’amministrazione ha dimostrato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, che il contenuto dei provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso. È stato respinto anche il secondo motivo: l’art. 12, comma 1, lett. e), del bando ammetteva variazioni del fornitore e della marca o modello soltanto con riferimento ai beni strumentali, come confermato dal riferimento testuale ai “nuovi beni”; non consentiva quindi la sostituzione del fornitore dei servizi di consulenza. L’art. 7 del bando distingueva inoltre tra servizi di consulenza o formazione e acquisto di beni e servizi strumentali. Poiché il bando non era stato impugnato, le sue clausole dovevano essere interpretate secondo il loro significato letterale, senza integrazioni interpretative non giustificate da un’obiettiva ambiguità. Il ricorso è stato respinto, con condanna delle ricorrenti al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e …..
L’esenzione dal preavviso di rigetto si estende alle procedure selettive per la concessione di finanziamenti pubblici, quando la partecipazione di una pluralità di soggetti e le esigenze di celerità rendono incompatibile l’instaurazione del contraddittorio individuale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto quando l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 12, comma 1, lett. e), Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2023
Le uniche variazioni ammissibili sono quelle relative alla variazione del fornitore e/o della marca e modello dei soli beni strumentali da acquistare purché rimangano invariate le caratteristiche del bene stesso, opportunamente asseverate dal fornitore.
La possibilità di variare il fornitore riguarda esclusivamente i beni strumentali e non si estende ai servizi di consulenza; la rendicontazione deve rispettare il progetto ammesso e le variazioni sostanziali non sono consentite.
art. 7 Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2023
Sono ammissibili le spese per: a) servizi di consulenza e/o formazione ...; b) acquisto di beni e servizi strumentali ...
Il bando distingue tra servizi di consulenza o formazione e acquisto di beni e servizi strumentali, confermando che la disciplina delle variazioni riferita ai soli beni strumentali non comprende i servizi di consulenza.
Massime di principio
- L’esclusione prevista dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 per le procedure concorsuali comprende le procedure selettive per la concessione di contributi o finanziamenti pubblici, quando siano aperte alla partecipazione di una pluralità di soggetti e le esigenze di celerità rendano incompatibile il contraddittorio procedimentale individuale.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità del provvedimento quando l’amministrazione dimostri che, alla luce dei presupposti sostanziali accertati, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Le clausole di un bando non impugnato devono essere interpretate anzitutto secondo il loro significato letterale; non è consentito integrare la disciplina della selezione mediante significati non chiaramente rintracciabili nel testo, salvo che sussista un’obiettiva ambiguità della clausola.
- Quando un bando ammette la variazione del fornitore esclusivamente per beni strumentali, tale facoltà non può essere estesa in via interpretativa alla sostituzione del fornitore di servizi di consulenza, anche se il bando contempla separatamente entrambe le categorie di spesa.
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