Cassazione Civile, Ordinanza n. 24078/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, cessato il rapporto, aveva convenuto l'organizzazione sindacale datrice di lavoro per ottenere il pagamento di un incentivo all'esodo e di ulteriori somme collegate al trattamento di fine rapporto e a versamenti che, secondo la sua prospettazione, sarebbero stati omessi dal 2007 in poi presso un fondo di previdenza/integrativo. Nei gradi di merito la domanda era stata accolta solo limitatamente a euro 2.000 per l'incentivo all'esodo non pagato, mentre era stata rigettata per il resto in ragione di una transazione sottoscritta in sede sindacale protetta, contenente rinuncia al TFR fino al 31/12/2006 e rinuncia ad ogni azione risarcitoria, ritenuta valida e non impugnata. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 2120 e 1269 c.c. e del d.lgs. 205/2005, sostenendo che l'obbligo riguardasse la previdenza integrativa e che le eccezioni relative al rapporto tra fondo e delegante non fossero opponibili dal datore delegato; con il secondo denunciava violazione degli artt. 1362 e 2120 c.c., contestando l'interpretazione della transazione nella parte in cui sarebbe stata ritenuta comprensiva anche degli accantonamenti presso il fondo pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché, dal tenore letterale della transazione, emergeva una rinuncia diretta e ampia del lavoratore ad agire nei confronti del datore per qualunque causa; inoltre, la rinuncia al risarcimento del danno, effettuata nel 2013 dopo la cessazione del rapporto, aveva portata onnicomprensiva e non lasciava spazio a ulteriori pretese relative a mancati versamenti successivi al 2007. Conseguentemente il lavoratore è stato condannato alle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
Richiamato per valutare la portata degli accantonamenti del TFR e delle rinunce contenute nella transazione; la Corte ha valorizzato il tenore letterale dell'accordo che includeva una rinuncia ampia del lavoratore verso il datore.
art. 1269 c.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla delegazione e all'opponibilità delle eccezioni, ma ritenuto inconferente rispetto alla presenza di una rinuncia diretta e generale nei confronti del datore.
d.lgs. 205 del 2005
Richiamato nel primo motivo dal ricorrente; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo assorbente la rinuncia transattiva ampia e diretta.
art. 1362 c.c.
Richiamato per l'interpretazione del contenuto della transazione; la Corte ha dato rilievo al senso letterale dell'accordo e alla sua portata complessiva.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato cui l'ulteriore importo deve essere commisurato.
Massime di principio
- Quando una transazione post-cessazione del rapporto contiene una rinuncia espressa e diretta ad agire verso il datore per qualunque causa, la clausola va letta come rinuncia ampia e onnicomprensiva, idonea a precludere ulteriori pretese economiche connesse al rapporto, salvo diversa e specifica previsione.
- In sede di interpretazione del regolamento transattivo, assume rilievo decisivo il tenore letterale complessivo dell'accordo: se la rinuncia è formulata in termini generali e comprende anche l'azione risarcitoria, non residuano spazi per domande ulteriori fondate su asseriti mancati accantonamenti o versamenti successivi.
- Le eccezioni relative al rapporto sottostante tra delegante e terzo assumono rilievo solo se non vi sia una autonoma e diretta rinuncia del creditore ai propri diritti verso il soggetto convenuto.
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