Sentenza n. 1934/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 190 del 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TRGA della Provincia di Trento n. 190 del 2023, che aveva respinto le impugnazioni della Variante Opere Pubbliche 2022, e in particolare della Variante n. 5 relativa al percorso pedonale-escursionistico Gocciadoro-Salè
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo: erronea qualificazione della deliberazione consiliare n. 159 del 2016 come mero atto di indirizzo anziché come autovincolo per l'amministrazione; omessa pronuncia e difetto di motivazione rafforzata per il superamento del progetto risultato vincitore nel concorso di idee e per la mancata considerazione di percorsi alternativi; violazione dei principi di precauzione e proporzionalità in relazione all'uso di prodotti fitosanitari nei vigneti adiacenti al percorso; illegittimità della previsione del percorso in aree caratterizzate da elevata pericolosità idrogeologica H4 e illegittimità dell'equiparazione, nell'allegato C, lett. j2), della disciplina provinciale, tra sentieri alpini e percorsi escursionistici; illegittimità dell'adozione definitiva della variante per mancata informazione del Consiglio comunale circa la notifica del ricorso introduttivo; violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali. Una delle due appellanti ha successivamente rinunciato all'appello, chiedendo l'estinzione parziale del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente all'appello della proprietaria che vi aveva rinunciato, ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Quanto all'appello dell'altra proprietaria, lo ha respinto. Il Collegio ha ritenuto che la deliberazione consiliare n. 159 del 2016 costituisse un atto di indirizzo, non un autovincolo insuperabile: l'amministrazione poteva discostarsi dal progetto originario sulla base di successivi approfondimenti tecnici, delle condizioni effettive del territorio, degli eventi calamitosi e delle osservazioni dei privati. Il concorso di idee produce una proposta ideativa, non un progetto vincolante per l'amministrazione. È stata ritenuta adeguata la motivazione della variante, ricavabile dalla relazione urbanistica, dagli studi di fattibilità e dall'istruttoria sulle alternative, anche perché la scelta rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento. Il richiamo alla disciplina sull'impiego dei prodotti fitosanitari non comporta un divieto assoluto di realizzare il percorso, poiché la normativa bilancia la tutela degli escursionisti e quella delle coltivazioni, limitando temporalmente i trattamenti entro i trenta metri dalla viabilità ciclo-pedonale e imponendo la segnalazione dei trattamenti. Le censure sulla pericolosità H4 sono state respinte perché l'istruttoria aveva considerato le carte della pericolosità, il tracciato evitava in larga parte le aree più pericolose e la concreta fattibilità sarebbe stata ulteriormente verificata nella fase progettuale mediante relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica, nonché le autorizzazioni del competente servizio. È stata inoltre ritenuta legittima la disciplina provinciale che include i percorsi escursionistici tra gli interventi riconducibili alla tipologia dei sentieri e sottoposti alle relative verifiche di compatibilità. La censura sulla mancata informazione del Consiglio comunale è stata respinta come manifestamente infondata, non potendo incidere sulla legittimità di una scelta discrezionale già ritenuta immune da vizi. Il motivo sulla chiarezza e sinteticità è stato ritenuto infondato e ai limiti dell'inammissibilità, anche perché il rilievo del TAR non aveva prodotto conseguenze sulle spese, poi compensate. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia all'appello determina l'estinzione del giudizio limitatamente alla posizione della parte rinunciante, quando la controparte non vi si oppone.
art. 101, comma 1, c.p.a.
I motivi di appello devono essere specifici; la loro ammissibilità è distinta dall'ulteriore esigenza di indicazione chiara e separata nell'atto.
art. 40 c.p.a.
La distinta indicazione dei motivi mira a garantire chiarezza dell'atto e a evitare motivi intrusi collocati nella parte dedicata ai fatti.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Gli atti processuali devono rispettare i principi di chiarezza e sinteticità; la violazione, se meramente rilevata senza conseguenze concrete, non determina necessariamente l'illegittimità della sentenza.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento impedisce di considerare un indirizzo amministrativo come un autovincolo insuperabile quando sopravvenienze e approfondimenti istruttori rendano necessaria una diversa soluzione conforme all'interesse pubblico.
art. 5 d.P.P. 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg.
L'utilizzo di prodotti fitosanitari a una distanza inferiore di 30 metri dalla viabilità ciclo-pedonale è consentito esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 7.00.
La disposizione bilancia la tutela delle coltivazioni con quella degli utenti dei percorsi, non vietando in assoluto la realizzazione del percorso ma limitando temporalmente l'uso dei prodotti fitosanitari, salvo particolari condizioni meteorologiche.
art. 8 d.P.P. 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg.
Prevede l'obbligo di segnalazione dei trattamenti fitosanitari alla popolazione interessata e potenzialmente esposta.
legge provinciale n. 5 del 2008
La disciplina provinciale può individuare i casi di esclusione dall'applicazione delle norme tecniche sulla pericolosità, fermo restando l'accertamento della compatibilità dell'intervento con la pericolosità concreta dell'area.
art. 156, comma 3, d.lgs. 50/2016
Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Il concorso di idee conduce a una proposta ideativa caratterizzata da un certo grado di indeterminatezza e non impone all'amministrazione l'attuazione vincolante del progetto vincitore.
Massime di principio
- Una deliberazione amministrativa che fissa indirizzi progettuali e richiama gli esiti di un concorso di idee non costituisce, di per sé, un autovincolo insuperabile: l'amministrazione può discostarsene sulla base di sopravvenienze, approfondimenti tecnici e concreta valutazione del territorio, purché persegua l'interesse pubblico e motivi adeguatamente la scelta.
- L'approvazione di un progetto nell'ambito di un concorso di idee produce una proposta ideativa, non un progetto vincolante per l'amministrazione; il suo grado di definizione consente all'amministrazione di effettuare successive valutazioni tecniche e progettuali.
- Le scelte urbanistiche e localizzative caratterizzate da discrezionalità amministrativa sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria; il giudice non può sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell'amministrazione.
- La disciplina che limita l'uso di prodotti fitosanitari in prossimità della viabilità ciclo-pedonale, prevedendone l'utilizzo in determinate fasce orarie e imponendo obblighi di segnalazione, realizza un bilanciamento tra tutela della salute degli utenti e protezione delle coltivazioni e non implica, da sola, l'illegittimità della previsione di un percorso escursionistico adiacente ai fondi agricoli.
- L'approvazione urbanistica di un'opera localizzata in un'area caratterizzata da pericolosità idrogeologica non esaurisce le verifiche sulla concreta fattibilità dell'intervento: la realizzazione può essere subordinata a successive indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche e alle autorizzazioni dei servizi competenti, purché la fase pianificatoria abbia già considerato le carte della pericolosità e la compatibilità dell'intervento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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