Cassazione Penale, Sentenza n. 43389/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Bologna del 12/01/2023 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da Guido Cicognani avverso l'ordinanza del 7-8/11/2022 che disponeva un sequestro conservativo in favore della parte civile. Il ricorrente deduceva, in sintesi: (i) che non sussisteva l'onere di produrre l'atto impugnato poiché gli uffici giudiziari dovevano acquisirlo; (ii) che l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto depositare il verbale di esecuzione del sequestro e che il Cicognani aveva ricevuto una comunicazione di notifica (raccomandata del 6/12/2022); (iii) nullità per omessa motivazione rispetto alla contestazione dei presupposti del sequestro; (iv) perdita di efficacia della misura per tardiva trasmissione degli atti e contestazione dell'applicabilità del termine perentorio introdotto dalla legge n.47/2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla perdita di efficacia (richiamando la giurisprudenza consolidata che applica l'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. e non il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, dopo la novella 2015) ma ha accolto il primo motivo: la Corte ha affermato che l'interesse ad impugnare un provvedimento di sequestro conservativo può sussistere anche prima della concreta esecuzione (apposizione del vincolo), perché la semplice emissione del provvedimento crea una situazione di soggezione giuridica che legittima l'impugnazione. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame conforme ai principi espressi; per effetto dell'annullamento è stato assorbito anche il secondo motivo (omessa motivazione).
Norme richiamate
art. 324, comma 3, cod. proc. pen.
Il termine per la trasmissione degli atti ai fini del riesame ha natura meramente ordinatoria; nei casi di trasmissione frazionata il termine perentorio (dieci giorni) decorre da quando il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti.
art. 309, comma 5 e comma 10, cod. proc. pen.
Non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale (ex art. 309, comma 5) nel procedimento di riesame dei sequestri, dopo la valutazione della giurisprudenza che richiama l'art. 324 comma 3; il rinvio operato dall'art. 324 va interpretato alla luce della disciplina precedente e non determina automaticamente la perdita di efficacia per trasmissione tardiva.
art. 316, cod. proc. pen.
Disciplina del sequestro conservativo (richiamata in relazione all'adozione della misura in favore della parte civile); utilizzata per inquadrare la natura del provvedimento impugnato.
art. 322, cod. proc. pen.
Riferito al riesame dei provvedimenti cautelari e alla questione dell'interesse ad impugnare; la Corte distingue tra titolari del bene e soggetti privi di interesse alla restituzione.
art. 317, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamo alle 'forme previste dal codice di procedura civile' in tema esecutivo: la Corte precisa che tale richiamo attiene alle modalità esecutive e non determina perenzione automatica del provvedimento per inadempimenti esecutivi.
art. 675 cod. proc. civ.
Richiamato per analogia sulla nozione di termini esecutivi nel sequestro conservativo civile; la giurisprudenza citata esclude che il mancato rispetto del termine di esecuzione determini decadenza automatica del provvedimento penale.
art. 669-terdecies cod. proc. civ.
Richiamato per sottolineare che in ambito civilistico il reclamo contro sequestro conservativo non richiede l'effettiva esecuzione del provvedimento; utile a sostenere la possibilità di impugnare prima dell'apposizione del vincolo.
art. 100 disp. att. cod. proc. pen.
Citato per analogia dai ricorrenti rispetto agli oneri istruttori/di deposito degli atti, con la tesi che l'acquisizione degli atti è a carico dell'ufficio giudiziario.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare un provvedimento di sequestro conservativo può sussistere anche prima della concreta esecuzione (apposizione del vincolo): la mera emissione del provvedimento che legittima l'esecuzione crea una situazione di soggezione giuridica che legittima l'impugnazione.
- Se il ricorrente non ha titolo alla restituzione del bene (es. non è proprietario o non ha detenzione qualificata), il giudice può richiedere una specifica allegazione della relazione del ricorrente con il bene e, se necessario, della prova dell'esecuzione della misura; in assenza di tale relazione l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- Nel procedimento di riesame dei sequestri il termine per la trasmissione degli atti è regolato dall'art. 324, comma 3, con carattere ordinatorio: il termine perentorio prescrittivo (che determina l'inefficacia) decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti, e non automaticamente dalla prima trasmissione parziale.
- Il giudice del riesame ha l'obbligo officioso di pronunciare sulla sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare, anche se la richiesta è dichiarata inammissibile; tale omissione è vizio rilevabile in cassazione nell'ambito del procedimento de libertate.
- In situazioni di sequestro 'a struttura mista' (tipiche, ad esempio, in materia tributaria) è necessario provare l'esecuzione e specificare i beni oggetto di ablazione e la modalità (diretta o per equivalente), poiché la diversa struttura richiede allegazioni più dettagliate.
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