Sentenza n. 3955/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, sez. Lavoro n. 727/2024 del 23 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 727/2024, relativa al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 727/2024, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, con la quale era stato accertato il loro diritto a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate nel titolo ed era stato condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. La sentenza era stata ritualmente notificata all'Amministrazione, ma il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parziale, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei ricorrenti risultava l'assenza di qualsiasi pagamento, anche parziale; il Ministero non aveva contestato né l'an né il quantum del credito. È stata quindi dichiarata l'inottemperanza del Ministero ed è stato ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte dei ricorrenti per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni debitrici; decorso tale termine senza pagamento, può essere proposta l'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato all'amministrazione e divenuto esigibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti pubblici, non sia stato eseguito integralmente.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'esistenza e dell'ammontare del credito risultante dal titolo, unitamente alla prova dell'assenza di pagamenti, consente di accertare l'inottemperanza senza ulteriori verifiche sull'an e sul quantum debeatur.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute in esecuzione di una sentenza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito.
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