Cassazione Civile, Ordinanza n. 01387/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La società ricorrente aveva agito nei confronti della banca chiedendo il risarcimento dei danni per l'illegittima negoziazione di vari assegni bancari non trasferibili: i titoli, inviati ai beneficiari da banche emittenti su richiesta di compagnie assicuratrici delle quali la ricorrente era avente causa, sarebbero stati incassati presso filiali della banca resistente da soggetti diversi dai legittimi aventi diritto, previa alterazione del nominativo del beneficiario. Il Tribunale adito aveva accolto l'eccezione di incompetenza, ritenendo applicabile il foro del domicilio del debitore perché la pretesa risarcitoria non riguardava un'obbligazione liquida ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza, deducendo violazione dell'art. 1182, comma 3, c.c. e sostenendo che, in ragione della natura contrattuale della responsabilità prospettata e della determinabilità del danno sulla base della provvista degli assegni illecitamente negoziati, il credito era liquido o comunque determinabile con un semplice calcolo aritmetico, con conseguente competenza del giudice del luogo di adempimento indicato da tale norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il regolamento di competenza. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva declinato la competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Bologna, affermando che, ai fini dell'art. 1182, comma 3, c.c., un credito in denaro è da considerare liquido anche quando sia determinabile mediante un semplice calcolo aritmetico, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori; nella specie, il danno era quantificabile sommando la provvista degli assegni di traenza pagati a soggetti diversi dal legittimo prenditore. Le spese sono state rimesse al giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 1182, comma 3, c.c.
Si applica quando l'obbligazione ha ad oggetto una somma già determinata oppure determinabile con un semplice calcolo aritmetico, senza ulteriori accertamenti; in tal caso il pagamento va eseguito al domicilio del creditore.
art. 1182, comma 4, c.c.
Trova applicazione quando la somma deve essere ancora liquidata mediante indagini o operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico; in tal caso il luogo di adempimento coincide con il domicilio del debitore al tempo della scadenza.
art. 43 r.d. n. 1736/1933
La domanda risarcitoria era proposta in relazione all'illegittima negoziazione di assegni non trasferibili e all'alterazione del nominativo del beneficiario indicato sul titolo.
Massime di principio
- Ai fini del foro di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, il credito è "liquido" non solo quando l'importo sia già fissato, ma anche quando sia ricavabile con un mero calcolo aritmetico, senza necessità di accertamenti ulteriori.
- La natura risarcitoria della pretesa non esclude di per sé l'applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c., se la quantificazione del danno è immediatamente determinabile in base a dati oggettivi già acquisiti.
- Quando il danno derivante da pagamento o negoziazione illegittima di titoli è quantificabile sommando gli importi dei titoli indebitamente trattati, il credito deve considerarsi determinabile ai fini della competenza territoriale.
- Il foro del domicilio del debitore opera solo quando la prestazione pecuniaria richieda una previa liquidazione giudiziale o negoziale e non sia possibile determinarne l'ammontare con un semplice calcolo matematico.
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