Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 636/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per inosservanza ed errata applicazione della legge penale (art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.) per non aver informato l'imputato della possibilità di richiedere, ai sensi delle novità introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (art.20-bis c.p. e art.545-bis c.p.p.), la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria). Il ricorrente sostiene che, data la pena inflitta e l'impossibilità di sospendere l'ordine di esecuzione per il reato di cui all'art.624-bis c.p., la mancata informazione avrebbe precluso una concreta possibilità di beneficiare di misure sostitutive.

La decisione

Ricorso rigettato come infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la nuova disciplina sulle pene sostitutive (applicabile ai giudizi di appello per effetto dell'art.95 d.lgs. n.150/2022) non riconosce al condannato un diritto automatico alla sostituzione della pena, che resta oggetto di valutazione discrezionale del giudice secondo i criteri dell'art.133 c.p. L'obbligo per il giudice di appello di pronunciarsi o di dare avviso ai sensi dell'art.545-bis c.p.p. sorge solo se l'imputato abbia richiesto la sostituzione in appello o, comunque, al più tardi nell'udienza di discussione in appello. Nel caso di specie non è stata formulata alcuna richiesta (l'appello si è svolto con rito cartolare e la difesa aveva dedotto solo contestazioni sulla commisurazione della pena), pertanto la Corte territoriale non aveva il dovere di informare o di decidere sulle pene sostitutive. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.624-bis c.p.

    Articolo che disciplina il reato commesso (impossessamento di monili e telefono dopo essersi introdotto in abitazione). Nel caso ha costituito il fatto-reato per cui l'imputato è stato condannato.

  • art.62, n.4 c.p.

    Circostanza attenuante concessa al condannato e ritenuta equivalente alla recidiva contestata ai fini della misura della pena.

  • art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Motivo di cassazione invocato dal ricorrente per presunta inosservanza ed errata applicazione della legge penale.

  • art.20-bis c.p.

    Elenca le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva) e le include nella parte generale del codice penale.

  • art.545-bis c.p.p.

    Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti

    Stabilisce il dovere del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di sostituzione della pena quando la pena è non superiore a quattro anni e non è stata concessa la sospensione condizionale; ciò tuttavia non trasforma la sostituzione in un diritto automatico.

  • art.95 d.lgs. n.150/2022

    Norma transitoria che dispone l'applicabilità della riforma sulle pene sostitutive anche ai processi in corso (primo grado e appello) alla data di entrata in vigore della disciplina.

  • art.58 legge n.689/1981

    Regola il potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, subordinandone l'applicazione all'idoneità alla rieducazione e alla prevenzione del rischio di reiterazione del reato; la norma è stata richiamata come criterio di giudizio anche per le nuove pene sostitutive.

  • art.53 legge n.689/1981

    Disciplina originaria delle sanzioni sostitutive; richiamata come riferimento normativo per le fattispecie sostitutive richiamate dall'art.545-bis c.p.p.

  • art.133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena che devono essere considerati dal giudice anche nella valutazione della possibilità di applicare una pena sostitutiva (valutazione prognostica, personalità del condannato, modalità del fatto, ecc.).

  • art.656 c.p.p.

    Norma che, nel caso di condanna per il reato di cui all'art.624-bis c.p., prevede l'impossibilità di disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena; richiamata dalla difesa quale motivo per ritenere rilevante l'accesso alle pene sostitutive.

  • art.597, comma 5 c.p.p.

    Richiamato nel corso della motivazione giurisprudenziale per delimitare i casi in cui il giudice di appello possa applicare d'ufficio misure non richieste; coordinato con la disciplina transitoria per chiarire che la richiesta dell'imputato non deve necessariamente essere contenuta nei soli motivi di appello.

  • art.23-bis d.l. n.137/2020 e art.16 d.l. n.228/2021

    Norme che disciplinano il rito cartolare (trattazione per iscritto) in appello; nel caso l'appello è stato trattato secondo tali forme, ragion per cui non è intervenuta richiesta orale in udienza.

Massime di principio

  • La possibilità di sostituire una pena detentiva breve con una pena alternativa introdotta dalla riforma è applicabile anche ai processi in corso al momento dell'entrata in vigore della norma (art.95 d.lgs. n.150/2022), ma resta disciplinata dalla discrezionalità del giudice, secondo i criteri dell'art.133 c.p.
  • L'obbligo per il giudice di avvertire le parti (art.545-bis c.p.p.) sussiste quando la pena inflitta è non superiore a quattro anni e non è stata concessa la sospensione condizionale; tuttavia l'avvertimento e la sostituzione non rendono automatica la misura sostitutiva.
  • Per far nascere il dovere del giudice di appello di esprimersi motivatamente sul punto, è necessaria una richiesta dell'imputato di applicazione della pena sostitutiva: tale richiesta può essere formulata nell'atto di appello, nei motivi nuovi o, comunque, entro l'udienza di discussione in appello; se manca, il giudice non è tenuto a pronunciarsi.
  • Se l'imputato richiede la sostituzione, il giudice che la nega deve motivare specificamente sulle ragioni del diniego in relazione ai criteri di cui all'art.133 c.p.; motivazione manifestamente illogica può costituire motivo di cassazione.
  • In appelli trattati per iscritto (rito cartolare) occorre porre attenzione a presentare tempestivamente istanze relative a misure alternative in forma scritta e, se possibile, nelle conclusioni depositate, perché l'assenza di tale richiesta può precludere la successiva contestazione per omissione del giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.