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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27447/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la gestione di due società poi dichiarate fallite. All'imputato, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e poi di amministratore unico di una società, e di presidente del consiglio di amministrazione dell'altra, sono stati contestati plurimi fatti di bancarotta fraudolenta impropria e documentale: falsificazione dei bilanci, occultamento di debiti erariali, ricorso abusivo al credito mediante dissimulazione dello stato di dissesto, occultamento/distruzione/falsificazione delle scritture contabili, false annotazioni e false fatture. La Corte d'appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado assolvendo l'imputato da una delle ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e rideterminando la pena, ma confermando il resto. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha censurato solo la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale relativa a una delle società, sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente sovrapposto la bancarotta documentale "specifica" a dolo specifico e quella "generica" a dolo generico. Secondo la difesa, poiché il perimetro dell'accertamento sarebbe stato limitato alla sola omessa consegna/tenuta della contabilità di magazzino, il giudice avrebbe dovuto verificare il dolo specifico della forma specifica e non poteva limitarsi a valorizzare la fraudolenza complessiva del sistema contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che l'art. 216 l.f. configura una norma a più fattispecie alternative e che, nel caso di bancarotta fraudolenta documentale, la condotta può essere integrata sia dalla sottrazione, distruzione o omessa tenuta delle scritture con dolo specifico, sia dalla tenuta fraudolenta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari con dolo generico. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva correttamente collocato l'omessa tenuta della contabilità di magazzino nel contesto di una più ampia prassi di manipolazione dei dati contabili e, comunque, aveva descritto elementi idonei a sorreggere anche il dolo specifico. Ne è seguita la conferma della condanna e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nulla è stato liquidato alla parte civile per difetto di un contributo difensivo significativo in cassazione.

Norme richiamate

  • artt. 216, 218, 219, 223 e 225 l. fall.

    Le diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito sono state richiamate per descrivere i capi d'imputazione; in particolare l'art. 216 è stato letto come disposizione a più fattispecie alternative.

  • art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942

    La norma punisce due ipotesi alternative di bancarotta fraudolenta documentale: una 'specifica' (sottrazione, distruzione, omessa tenuta delle scritture con dolo specifico) e una 'generica' (tenuta fraudolenta delle scritture tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari con dolo generico).

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    Sono stati richiamati per la disciplina del procedimento camerale non partecipato in cassazione e per il tema delle spese alla parte civile.

  • art. 219 l. fall.

    Richiamato nei capi concernenti l'aggravamento della bancarotta e la rilevanza del dissesto/condotte dolose.

  • art. 223 l. fall.

    Richiamato per la bancarotta impropria degli amministratori e per il collegamento con false comunicazioni/condotte societarie.

  • art. 218 l. fall.

    Richiamato per il ricorso abusivo al credito in relazione alla dissimulazione del dissesto.

  • art. 225 l. fall.

    Richiamato in relazione al ricorso abusivo al credito nel contesto della disciplina fallimentare applicata ai fatti.

Massime di principio

  • L'art. 216 l. fall. contiene ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale alternative e autonome: la forma 'specifica' e quella 'generica' possono essere contestate anche cumulativamente, ma è sufficiente l'accertamento di una sola condotta tipica, purché sia provato il relativo elemento soggettivo.
  • Se la contabilità è in parte omessa e in parte irregolarmente tenuta, la prova del dolo specifico richiesta per la condotta di sottrazione/omissione di scritture rende superfluo accertare anche il dolo generico della tenuta fraudolenta; viceversa, la prova del dolo generico sulla tenuta irregolare può bastare senza dimostrare ulteriormente il dolo specifico per le altre porzioni della condotta.
  • Ai fini della bancarotta documentale, la qualificazione della condotta va effettuata guardando al complesso della gestione contabile e alla sua idoneità a impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale; la valutazione non può fermarsi a una lettura atomistica della singola scritturazione mancante quando essa si inserisca in una più ampia manovra manipolativa.
  • Nel giudizio di legittimità, è sufficiente la motivazione della sentenza impugnata che, pur usando formula terminologica non perfettamente precisa, consenta comunque di ricostruire in modo coerente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato.
  • La liquidazione delle spese in favore della parte civile in cassazione presuppone che questa abbia svolto un'attività difensiva effettiva e concretamente incidente sulla decisione; una mera memoria conclusiva priva di apporto sostanziale non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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