Cassazione Penale, Sentenza n. 40565/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso del difensore di Luca Senneca: deduce violazione di legge e omessa motivazione in ordine agli elementi della responsabilità penale, sostenendo assenza di prova della cessione e mancata valutazione dell'uso personale; deduce inoltre omissione della statuizione sulla confisca di circa 20 grammi di marijuana posti in sequestro. Ricorso del Procuratore Generale: censura l'omessa indicazione della pena pecuniaria nella determinazione della pena concordata (patteggiamento), prevista congiuntamente alla pena detentiva dalla normativa applicabile.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Senneca (perché l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. limita gli impugnativi nelle materie di patteggiamento e perché il ricorrente non ha interesse alla restituzione della sostanza in quanto destinata per legge alla distruzione). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Accoglie invece il ricorso del Procuratore Generale: annulla la sentenza limitatamente all'omessa determinazione della pena pecuniaria e rinvia al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 73, commi 1-bis, 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
non fornita integralmente nella sentenza
La norma disciplina il reato di acquisto finalizzato alla cessione di sostanze stupefacenti; la Corte rileva che la normativa applicabile prevede la comminatoria congiunta di pena detentiva e pecuniaria e che, nel patteggiamento, entrambe le componenti devono essere indicate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103)
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita l'impugnazione in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena concordata alle ipotesi tassativamente indicate; la Corte ha ritenuto che le censure proposte dall'imputato (richiesta di proscioglimento per carenza di prova e contestazione sulla confisca) non rientrano tra le ipotesi ammesse, comportando l'inammissibilità
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come fondamento per ottenere una decisione di proscioglimento; la Corte evidenzia che la censura consistente nella mancata esplicitazione degli elementi per un proscioglimento non è tra le fattispecie impugnabili ove opera il divieto di cui all'art. 448, comma 2-bis
normativa sulla confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti (regime del d.P.R. n. 309/1990 e norme collegate)
non specificata nella sentenza
La Corte osserva che la sostanza sequestrata è destinata, per legge, alla distruzione; perciò il ricorrente manca di interesse alla restituzione e la censura sulla mancata confisca non è rilevante ai fini dell'ammissibilità
Massime di principio
- Nel procedimento di patteggiamento (applicazione della pena concordata) l'impugnazione in Cassazione è fortemente limitata dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; molte censure sul merito probatorio o sulla mancata esplicitazione degli elementi per un proscioglimento risultano inammissibili
- Se la legge dispone la distruzione delle sostanze stupefacenti sequestrate, il condannato generalmente non ha interesse giuridico alla restituzione e la denuncia della mancata confisca può risultare priva di rilevanza impugnatoria
- Nel patteggiamento le parti (e il difensore) devono verificare che la determinazione della pena includa tutte le componenti previste dalla normativa (es. pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva); l'omissione può essere fatta valere dal Pubblico Ministero e portare all'annullamento parziale con rinvio
- La Corte di Cassazione, quando annulla limitatamente a profili della determinazione della pena concordata, rinvia al giudice di primo grado per la sola nuova determinazione sul punto, senza rimettere in discussione l'intera decisione sostanziale già concordata
- Chi impugna una sentenza di patteggiamento per vizi formali o di determinazione della pena rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); perciò il difensore dovrebbe proporre impugnazioni soltanto se rientranti nelle ipotesi ammesse dall'art. 448, comma 2-bis
- Il Pubblico Ministero può proporre ricorso in Cassazione per vizi nella determinazione della pena concordata (es. omissione di pena pecuniaria prevista): tale ricorso può avere efficacia quando riguarda elementi essenziali della legalità della pena
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