Cassazione Penale, Sentenza n. 2720/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto del riesame relativa alla custodia cautelare in carcere per il reato di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990, con aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.). I motivi dedotti sono: (1) vizio di valutazione e violazione di legge in relazione all'uso delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Greco, che secondo il ricorrente avrebbe riferito una sola consegna risalente al 2018 e dunque non potrebbe comprovare una fornitura continuativa; (2) violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. per aver valorizzato fatti non oggetto di richiesta di misura; (3) violazione dell'art. 292 c.p.p. per genericità della motivazione e mancata autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità: il ricorrente si è limitato a censurare le dichiarazioni del collaboratore senza confrontarsi con il complesso probatorio considerato dal Tribunale (intercettazioni, conversazioni che indicano pagamenti e quantità, incontri e conteggi dei crediti, consegne da terzi). La Corte ha ritenuto irrilevante il rilievo isolato sulle dichiarazioni del Greco rispetto alla motivazione complessiva che evidenziava continuità, ingenti quantitativi e un rapporto stabile di fornitura tra Pino e Bruno. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato (l'episodio contestato era utilizzato a supporto della destinazione alla vendita), il terzo inammissibile per mancata devoluzione della questione al Tribunale. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; il provvedimento impugnato riguarda il delitto di traffico/cessione di stupefacenti contestato al ricorrente
art. 416-bis c.p. (comma 1)
Aggravante per l'agevolazione di un'organizzazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il quadro fattuale giustificasse l'applicazione dell'aggravante in relazione al sistema criminoso evocato
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha valutato che la censura non incideva sulla motivazione complessiva del provvedimento impugnato
artt. 273 e 274 c.p.p.
artt. 273 e 274 cod. proc. pen.
Norme relative alla richiesta e motivazione della misura cautelare; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché l'episodio contestato era utilizzato a sostegno della destinazione alla vendita e non era determinante di per sé
art. 292 c.p.p.
Richiamato per lamentare genericità nella valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la questione non sufficientemente devoluta e non specificamente confutata nel ricorso
art. 173 disp. att. c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale a cui si è fatto riferimento per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti indispensabili alla decisione
Massime di principio
- In sede di impugnazione è essenziale contestare in modo specifico e diretto i passaggi motivazionali che sorreggono il provvedimento impugnato: limitarsi a criticare un unico elemento (es. una dichiarazione di collaboratore) senza confrontarsi col complesso probatorio determina spesso l'inammissibilità per aspecificità
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere valutate in combinazione con altre fonti (intercettazioni, pagamenti, incontri, conteggi) e non vanno considerate isolatamente: per demolire la loro incidenza occorre mostrare contraddizioni o mancanze che riguardino la valutazione complessiva
- Non è possibile sollevare in cassazione questioni che non siano state devolute al giudice di merito o che non siano state specificamente dedotte nel ricorso: la mancata devoluzione determina spesso l'inammissibilità della censura
- Se il giudice di merito fonda la misura su più elementi probatori (continuità, quantità, rapporti economici) il ricorrente deve affrontarli tutti o quanto meno quelli decisivi per la conclusione; censure generiche o limitate a profili marginali risultano inefficaci
- Quando si contesta l'utilizzo di singoli episodi come non rilevanti (es. presunta consegna per uso personale), occorre dimostrare perché tali episodi non possono essere letti nel quadro di continuità e destinazione alla vendita; una strategia difensiva efficace richiede evidenze alternative e una narrazione processuale coerente
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