Cassazione Civile, Ordinanza n. 31302/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il Comune aveva emesso due avvisi di accertamento ICI per le annualità 2006 e 2007 su un complesso produttivo immobiliare classificato in categoria D e privo di rendita fino all'accatastamento avvenuto nel 2011. La società aveva versato l'imposta e gli interessi, contestando solo le sanzioni per omessa dichiarazione, sostenendo l’assenza di colpevolezza e l’esistenza di obiettiva incertezza normativa sulla determinazione della rendita catastale degli impianti delle centrali elettriche. La CTP aveva respinto il ricorso, ma la CTR aveva accolto l’appello della società ritenendo incolpevole l’omissione, alla luce della disciplina interpretativa e dell’intervento della Corte costituzionale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sull’accertamento e recupero delle imposte catastali, assumendo che la società avesse evaso integralmente il tributo; 2) violazione della norma interpretativa sulla rendita degli immobili delle centrali elettriche, sostenendo che la società dovesse solo accatastare i beni immobili e non valutarne la rilevanza ai fini della rendita; 3) violazione della disciplina sulle sanzioni tributarie e delle norme ICI, censurando l’esclusione della colpevolezza e dell’incertezza normativa oggettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non verteva sul recupero del tributo ma solo sulla debenza delle sanzioni. Ha poi respinto il terzo motivo, ritenendo corretta la decisione della CTR sulla sussistenza di un’incertezza normativa oggettiva in materia di determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, della norma interpretativa del 2005 e della condotta collaborativa della contribuente, che aveva attivato interlocuzioni con il servizio catastale. Sono state compensate le spese dei gradi di merito e di legittimità; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 336 e ss., L. 311/2004
richiamata dal ricorrente come base del recupero delle imposte e dell’aggiornamento catastale
art. 1, comma 337, L. 311/2004
richiamato dal ricorrente per il recupero delle imposte dovute
art. 1-quinquies, D.L. 44/2005 convertito in L. 88/2005
"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento"
norma interpretativa che ha introdotto criteri nuovi e oggettivamente problematici per individuare i beni concorrenti alla rendita catastale delle centrali elettriche
art. 3 D.Lgs. 471/1997
richiamato come norma sanzionatoria tributaria la cui applicazione è stata esclusa dalla CTR per incertezza normativa oggettiva
artt. 2 e 5 D.Lgs. 504/1992
richiamati dal ricorrente nel quadro della disciplina ICI e del presupposto impositivo
art. 8 D.Lgs. 546/1992
richiamato come norma che consente la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa
art. 6 D.Lgs. 472/1997
richiamato dalla Corte per distinguere l’incertezza normativa oggettiva dall’ignoranza incolpevole del diritto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 360, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- In materia tributaria, il ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; i motivi che presuppongono una diversa questione rispetto a quella effettivamente decisa sono inammissibili.
- L’incertezza normativa oggettiva esimente dalle sanzioni sussiste quando, all’esito di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, non sia possibile individuare con sicurezza e univocamente la norma applicabile al caso concreto.
- L’incertezza normativa oggettiva è concetto distinto dall’ignoranza incolpevole del diritto: la prima riguarda l’ambiguità oggettiva della disciplina, la seconda lo stato soggettivo del contribuente.
- La presenza di pronunce giurisprudenziali contrastanti, di interventi interpretativi successivi dell’Amministrazione e di una norma di interpretazione autentica può integrare, in concreto, un quadro di obiettiva incertezza normativa.
- Ai fini dell’esclusione delle sanzioni tributarie, rileva anche la condotta collaborativa del contribuente che abbia attivato interlocuzioni con l’amministrazione competente per chiarire gli obblighi dichiarativi e di classamento.
- Quando l’incertezza riguarda i criteri di determinazione della rendita catastale di impianti industriali complessi, la valutazione dell’esimente deve considerare sia il contenuto della disciplina interpretativa sia il momento in cui l’amministrazione ha fornito chiarimenti ufficiali.
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