Ordinanza n. 41/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale territoriale del Sud, n. -OMISSIS- di sospensione di 2 mesi del nulla-osta CQC prot. n. -OMISSIS-, rilasciato al ricorrente in data 20.07.2020, di cui al Verbale ispettivo-OMISSIS- (all.2), nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi gli atti istruttori ed il verbale ispettivo del 14 luglio 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione per due mesi del nulla-osta CQC
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata disposta, per due mesi, la sospensione del nulla-osta CQC rilasciato nel 2020, nonché gli atti istruttori e il verbale ispettivo del 14 luglio 2023. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Presidente del TAR, rilevata l'esigenza di individuare i giudizi che richiedono un'effettiva trattazione del merito e di verificare l'eventuale sopravvenuta carenza d'interesse, rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, ha richiesto alle parti di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione e, in caso positivo, di segnalare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti.
La decisione
Il Presidente del TAR ha adottato un'ordinanza interlocutoria, facendo applicazione dell'art. 65 c.p.a., e ha disposto incombenti istruttori a carico delle parti. Entro il 30 settembre 2026 le parti dovranno depositare dichiarazioni sulla permanenza dell'interesse alla definizione nel merito oppure sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere; dovranno inoltre indicare eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi pendenti. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento del provvedimento di sospensione né sui motivi di ricorso, con espressa salvezza di ogni decisione del Collegio. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza e di oscurare le generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Consente al giudice di disporre incombenti istruttori nel corso del giudizio, qui finalizzati ad acquisire dalle parti elementi sulla permanenza dell'interesse alla decisione e sulle eventuali connessioni con altri giudizi.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Richiama il dovere di cooperazione tra giudice e parti per favorire la ragionevole durata del processo.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'esigenza di accrescere la funzionalità dell'ufficio mediante la fissazione dei soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale base normativa della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel corso del giudizio amministrativo il giudice può richiedere alle parti di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito e se siano sopravvenute cause di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, al fine di concentrare la trattazione sui ricorsi effettivamente attuali.
- Quando la parte dichiara la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere chiamata a indicare contestualmente eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, per consentire una più razionale organizzazione della trattazione.
- Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la ragionevole durata del processo può giustificare la raccolta di dichiarazioni istruttorie preliminari sulla persistente attualità della controversia, senza anticipare la decisione sul merito.
Come è indicizzato
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