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Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale territoriale del Sud, n. -OMISSIS- di sospensione di 2 mesi del nulla-osta CQC prot. n. -OMISSIS-, rilasciato al ricorrente in data 20.07.2020, di cui al Verbale ispettivo-OMISSIS- (all.2), nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi gli atti istruttori ed il verbale ispettivo del 14 luglio 2023;

Giustizia amministrativa202400027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione per due mesi del nulla-osta CQC

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata disposta, per due mesi, la sospensione del nulla-osta CQC rilasciato nel 2020, nonché gli atti istruttori e il verbale ispettivo del 14 luglio 2023. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Presidente del TAR, rilevata l'esigenza di individuare i giudizi che richiedono un'effettiva trattazione del merito e di verificare l'eventuale sopravvenuta carenza d'interesse, rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, ha richiesto alle parti di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione e, in caso positivo, di segnalare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti.

La decisione

Il Presidente del TAR ha adottato un'ordinanza interlocutoria, facendo applicazione dell'art. 65 c.p.a., e ha disposto incombenti istruttori a carico delle parti. Entro il 30 settembre 2026 le parti dovranno depositare dichiarazioni sulla permanenza dell'interesse alla definizione nel merito oppure sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere; dovranno inoltre indicare eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi pendenti. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento del provvedimento di sospensione né sui motivi di ricorso, con espressa salvezza di ogni decisione del Collegio. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza e di oscurare le generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre incombenti istruttori nel corso del giudizio, qui finalizzati ad acquisire dalle parti elementi sulla permanenza dell'interesse alla decisione e sulle eventuali connessioni con altri giudizi.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Richiama il dovere di cooperazione tra giudice e parti per favorire la ragionevole durata del processo.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'esigenza di accrescere la funzionalità dell'ufficio mediante la fissazione dei soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale base normativa della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel corso del giudizio amministrativo il giudice può richiedere alle parti di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito e se siano sopravvenute cause di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, al fine di concentrare la trattazione sui ricorsi effettivamente attuali.
  • Quando la parte dichiara la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere chiamata a indicare contestualmente eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, per consentire una più razionale organizzazione della trattazione.
  • Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la ragionevole durata del processo può giustificare la raccolta di dichiarazioni istruttorie preliminari sulla persistente attualità della controversia, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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