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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28128/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la compravendita di un immobile conclusa tra alcuni coniugi proprietari del bene e una società acquirente. La curatela aveva anche domandato la simulazione dell'atto e il risarcimento dei danni nei confronti di alcuni soggetti legati alla società fallita. Il tribunale aveva dichiarato l'inefficacia della vendita ex art. 2901 c.c. e la corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la società acquirente deduceva violazione degli artt. 2901, 2652, comma 1, n. 5, 2727, 2728 e 2729 c.c., sostenendo che: 1) la prova della consapevolezza del pregiudizio patrimoniale era stata desunta in modo illegittimo da presunzioni non gravi, precise e concordanti; 2) non poteva presumersi il mancato pagamento del prezzo dalla circostanza che due assegni bancari risultassero addebitati dopo il rogito, trattandosi di prassi normale; 3) la conoscenza di pregresse domande revocatorie trascritte non bastava a provare la consapevolezza del pregiudizio alla specifica creditrice; 4) la mancata volturazione della residenza dei venditori, avvenuta solo successivamente, era circostanza irrilevante; 5) trattandosi di catena di atti collegati a un precedente fondo patrimoniale, la curatela avrebbe dovuto provare la consapevolezza di ogni avente causa successivo e, inoltre, la trascrizione della domanda revocatoria del 2009 non avrebbe potuto pregiudicare un terzo di buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'iter logico della corte territoriale nell'apprezzare, come prova per presunzioni, la consapevolezza del pregiudizio in capo alla società acquirente. Ha affermato che, quando l'atto a titolo oneroso è successivo al sorgere del credito, non occorre la conoscenza dello specifico credito, essendo sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale generica. In tale prospettiva, la conoscenza da parte dell'acquirente dell'esistenza di due domande revocatorie già trascritte, unita alla dichiarazione ritenuta inveritiera circa il pagamento integrale del prezzo, costituiva base presuntiva congrua; la questione della residenza dei venditori è stata considerata solo elemento corroborativo. È stato inoltre escluso che fosse decisivo l'argomento relativo alla catena di atti, perché il precedente giurisprudenziale invocato riguardava un diverso scenario. Conseguentemente, è stata confermata la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della compravendita nei confronti della curatela; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché gli altri destinatari del ricorso erano rimasti intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    ["azione revocatoria ordinaria"]

    Per l'atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito è sufficiente, ai fini della revocatoria, la consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale generica; non è necessaria la conoscenza dello specifico credito. La prova del presupposto soggettivo può essere fornita per presunzioni.

  • art. 2652, comma 1, n. 5, c.c.

    ["trascrizione della domanda ex art. 2901 c.c."]

    La ricorrente lo invocava per sostenere l'inopponibilità ai terzi di buona fede, ma la Corte ha ritenuto non decisivo l'argomento nel caso concreto, poiché la questione centrale era la consapevolezza del pregiudizio alla data dell'atto.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte ha ribadito che il ragionamento presuntivo è rimesso al giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo se i fatti posti a base della presunzione non siano idonei a integrare il ragionamento inferenziale.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni semplici; nel caso concreto non è stato ravvisato alcun errore di applicazione.

  • art. 2729 c.c.

    ["gravità, precisione e concordanza"]

    La Cassazione ha affermato che il controllo di legittimità può investire l'erronea sussunzione di fatti concreti nei requisiti della presunzione; tuttavia, nel caso di specie il ragionamento presuntivo della corte territoriale è stato ritenuto congruo.

  • art. 2967 c.c.

    La ricorrente lo ha evocato in relazione all'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura, perché la prova presuntiva del presupposto soggettivo era stata correttamente fornita dalla curatela.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie del debitore e, per gli atti a titolo oneroso, del terzo può essere provata mediante presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale sia sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Quando l'atto dispositivo a titolo oneroso è successivo al sorgere del credito, non è richiesta la prova della conoscenza dello specifico credito da parte del terzo; è sufficiente la consapevolezza della riduzione della garanzia patrimoniale generica del debitore.
  • In sede di legittimità, la censura sul ragionamento presuntivo è ammissibile se il giudice di merito abbia erroneamente applicato i requisiti della presunzione a fatti non idonei a integrarli; non è invece consentita una mera rivalutazione del merito probatorio.
  • In presenza di una dichiarazione contrattuale di avvenuto pagamento del prezzo, il giudice può valorizzare la sua eventuale inveridicità, unitamente ad altri elementi obiettivi, per desumere la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato ai creditori.
  • La mera esistenza di un precedente atto dispositivo o di pregresse trascrizioni revocatorie può costituire elemento indiziario idoneo a corroborare la scientia damni del successivo acquirente, senza che sia necessaria, in ogni caso, la dimostrazione della consapevolezza di ciascun avente causa rispetto a tutta la catena negoziale quando il primo atto non sia stato compiuto dal fallito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAzione revocatoria
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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