Ordinanza n. 114/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento -della nota (comunicata a mezzo PEC il 01/10/2025) a firma del Dirigente dell’Ufficio X, Ambito territoriale di Siracusa dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la quale veniva accolta l’istanza di accesso agli atti della ricorrente limitatamente alle domande di informatizzazione nomine supplenze presentate dai docenti Barone Salvatore, Nicotra Caterina, Conti Eleonora e al bollettino “0” elaborato dal sistema informativo in data 29/08/2025 e protocollato al n. 16226 del 29/08/2025; -della nota a firma del Dirigente scolastico del Liceo classico T. Gargallo con la quale veniva disattesa l’istanza di accesso agli atti, invocando la competenza sul punto dell’U.S.R. Sicilia, ambito territoriale di Siracusa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso agli atti relativi alla mancata conferma della continuità didattica per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota dell'Ufficio scolastico che aveva accolto solo parzialmente la sua istanza di accesso, consentendole di ottenere le domande di informatizzazione delle nomine per supplenze presentate da tre docenti e il bollettino elaborato dal sistema informativo, nonché la nota del dirigente scolastico che aveva respinto l'istanza ritenendo competente l'Ufficio scolastico regionale. L'accesso riguardava il procedimento che aveva determinato la mancata conferma della continuità didattica della ricorrente quale docente di sostegno presso un liceo, a fronte della conferma di altri docenti. L'Ufficio scolastico aveva comunicato la richiesta ai docenti controinteressati ai sensi del d.P.R. n. 184/2006 e uno di essi aveva proposto opposizione. Il ricorso era stato notificato soltanto a una delle tre docenti interessate.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di accesso né le questioni di rito, di merito e sulle spese. Ha ritenuto che anche i due docenti cui il ricorso non era stato notificato rivestissero la qualità di controinteressati, poiché nominativamente individuati negli atti richiesti e titolari di un interesse legittimo contrario all'accesso, volto alla conservazione della situazione esistente e alla tutela della riservatezza. Ha quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, assegnando alla ricorrente quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per notificare loro il ricorso introduttivo e l'ordinanza, e ulteriori dieci giorni dall'ultima notifica per depositare la prova degli adempimenti. Ha avvertito che l'omessa notifica o il mancato deposito nei termini comporteranno l'improcedibilità del ricorso. La causa è stata rinviata all'udienza camerale del 15 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990
tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
Sono controinteressati i soggetti individuati o facilmente individuabili dai documenti richiesti il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere compromesso dall'accesso.
d.P.R. 184/2006
La richiesta di accesso deve essere comunicata ai soggetti controinteressati, ai fini della loro eventuale opposizione.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non è stato notificato a tutti i soggetti necessari.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Disciplina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi.
art. 49, comma 3, c.p.a.
La mancata esecuzione nei termini dell'ordine di integrazione del contraddittorio comporta la conseguenza processuale prevista dalla legge.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato e depositato nei termini assegnati.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso contro un diniego o un parziale diniego di accesso, sono controinteressati necessari i soggetti nominativamente individuati o facilmente individuabili in base ai documenti richiesti, quando l'accesso può compromettere il loro diritto alla riservatezza.
- La qualità di controinteressato processuale richiede la simultanea presenza di un elemento formale, consistente nell'individuabilità del soggetto attraverso il provvedimento o gli atti impugnati, e di un elemento sostanziale, consistente nella titolarità di un interesse legittimo uguale e contrario a quello del ricorrente e diretto alla conservazione della situazione esistente.
- Quando il ricorso in materia di accesso non è stato notificato a tutti i controinteressati necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, assegnando un termine per la notifica e un ulteriore termine per il deposito della prova dell'adempimento.
- L'omessa esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio entro i termini assegnati determina l'improcedibilità del ricorso.
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