Cassazione Civile, Ordinanza n. 31526/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da uno straniero avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il Giudice di pace, rilevata la mancata comparizione delle parti all'udienza fissata, ha cancellato la causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio richiamando l'art. 181 c.p.c. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza in cassazione sostenendo che, nel rito dell'opposizione al decreto di espulsione, il giudice non possa definire il processo con un provvedimento sanzionatorio per la sola mancata comparizione dell'opponente, ma debba comunque decidere nel merito l'impugnazione una volta verificata la regolarità degli atti introduttivi e della notificazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, disciplinato dall'art. 18 d. lgs. 150/2011, la mancata comparizione dell'opponente non consente l'applicazione dell'art. 181 c.p.c. né l'adozione di provvedimenti sanzionatori come cancellazione della causa dal ruolo o estinzione del giudizio. Il giudice di merito, verificata la ritualità degli atti e della notifica, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'opposizione. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Giudice di pace di Grosseto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge
La doglianza è stata veicolata come motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 181 c.p.c.
Non è applicabile, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, per sanzionare la mancata comparizione dell'opponente con la cancellazione della causa dal ruolo o l'estinzione.
art. 291 c.p.c.
ex art. 291 cod. proc. civ.
È stato utilizzato per la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso nei confronti di una delle amministrazioni intimate.
art. 18 d. lgs. 150/2011
Disciplina il rito dell'opposizione al decreto di espulsione; il procedimento, per la sua struttura semplificata e officiosa, non tollera una definizione sanzionatoria per la sola mancata comparizione dell'opponente.
art. 13, comma 8, d. lgs. 286/1998
art. 13, comma 8, d. lgs. 286/1998
La giurisprudenza richiamata lo considera antecedente normativo e conferma l'applicazione del principio per l'opposizione al decreto di espulsione.
artt. 702-bis e ss. c.p.c.
rito sommario di cognizione previsto dagli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ.
Il rinvio a tale rito operato dall'art. 18 d. lgs. 150/2011 vale solo ove non diversamente disposto dalla norma speciale e non consente di applicare l'art. 181 c.p.c. in contrasto con la disciplina speciale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, la mancata comparizione dell'opponente non legittima la cancellazione della causa dal ruolo né la declaratoria di estinzione del giudizio per disinteresse processuale.
- Quando il rito speciale è connotato da impulso officioso e da finalità di tutela di diritti fondamentali della persona, il giudice deve comunque decidere nel merito verificata la ritualità degli atti introduttivi e della notificazione.
- Il rinvio al rito sommario di cognizione contenuto nella disciplina speciale opera solo in quanto compatibile con la norma speciale e non consente l'applicazione di regole generali incompatibili con la struttura del procedimento.
- Nei procedimenti che incidono sulla libertà personale o sulla permanenza dello straniero, la mancata comparizione della parte non può essere valorizzata come rinuncia tacita all'impugnazione in assenza di una previsione espressa.
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