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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15821/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti bancari di conto corrente, anticipazioni, effetti ri.ba. e mutuo intrattenuti da una società poi fallita, rispetto ai quali la banca aveva agito in via riconvenzionale per il recupero dei crediti anche nei confronti dei fideiussori. Il Tribunale aveva accertato un credito della banca e condannato i garanti al pagamento; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione i garanti hanno proposto tre gruppi di censure: 1) hanno contestato l'inammissibilità della deduzione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e dello schema ABI, sostenendo che la nullità sarebbe rilevabile d'ufficio; 2) hanno dedotto violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione dei documenti bancari, lamentando che la banca non avesse prodotto integralmente gli estratti conto e che fosse stato erroneamente ritenuto efficace il disconoscimento delle copie; hanno inoltre contestato la rideterminazione del saldo, la capitalizzazione degli interessi, la prova del contratto di anticipazione e del presunto riempimento abusivo di un modulo sottoscritto in bianco; 3) hanno censurato la mancata revoca espressa dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., che aveva disposto una condanna per un importo maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur essendo la nullità rilevabile d'ufficio, i fatti costitutivi della nullità (intesa anticoncorrenziale e conformità delle fideiussioni allo schema vietato) erano stati allegati solo nella comparsa conclusionale d'appello, quindi tardivamente rispetto alle preclusioni istruttorie. Ha respinto o dichiarato inammissibili le ulteriori censure sul saldo dei conti, affermando che nei rapporti bancari la ricostruzione può essere effettuata anche con elementi documentali ulteriori e con CTU, che le contestazioni dei fideiussori erano generiche e che in cassazione non sono proponibili rivalutazioni di merito. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sul disconoscimento delle copie perché non attinente alla ratio decidendi, e inammissibile la censura sugli interessi anatocistici per mancata impugnazione della specifica ragione posta dalla Corte d'appello. Infine ha rigettato la censura sull'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., affermando che essa è assorbita dalla sentenza finale e non richiede espressa revoca. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1421 c.c.

    La nullità può essere rilevata d'ufficio, ma restano necessari la tempestiva allegazione e prova dei fatti costitutivi della nullità entro le preclusioni processuali.

  • art. 101, comma 3, c.p.c.

    La rilevazione officiosa della nullità non consente di prescindere dal contraddittorio sui fatti costitutivi, che devono emergere tempestivamente nel processo.

  • L. n. 287/1990

    La dedotta nullità delle fideiussioni per conformità a schemi anticoncorrenziali presuppone l'allegazione dell'intesa vietata e della riconducibilità del contratto a tale schema.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del credito bancario e delle eccezioni dedotte grava secondo le regole generali; la Corte ha ritenuto assolto l'onere mediante documentazione, CTU e condotta processuale della controparte.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico e inequivoco, non potendo fondarsi su contestazioni generiche.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e degli esiti della CTU è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio denunciabile e non come merito.

  • artt. 221 ss. c.p.c.

    Le contestazioni sulla falsità o sulla provenienza del documento, in assenza dei relativi presupposti, non possono surrogare i rimedi processuali specifici richiesti.

  • art. 183 c.p.c.

    Le deduzioni fattuali e le eccezioni devono essere svolte tempestivamente nelle memorie istruttorie, altrimenti maturano le preclusioni.

  • art. 167 c.p.c.

    Le eccezioni del convenuto soggette a preclusione non possono essere introdotte tardivamente.

  • art. 1955 c.c.

    L'eccezione di invalidità o inefficacia della fideiussione fondata su questa norma è stata ritenuta tardiva nel caso concreto.

  • art. 1956 c.c.

    La relativa eccezione, proposta per la prima volta in appello, è stata ritenuta tardiva.

  • art. 1957 c.c.

    La deduzione di invalidità della fideiussione per violazione di questa norma è stata dichiarata tardiva per le preclusioni maturate.

  • art. 186 ter c.p.c.

    L'ordinanza anticipatoria è destinata ad essere assorbita dalla sentenza conclusiva e non richiede espressa revoca.

  • artt. 177 e 178 c.p.c.

    L'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. segue il regime delle ordinanze revocabili e perde autonoma rilevanza con la decisione finale.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi in cui la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio, il giudice può farla valere solo se i fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati e siano processualmente acquisiti, senza poter introdurre d'ufficio una nuova base fattuale dopo le preclusioni.
  • Nei rapporti bancari di conto corrente, la rideterminazione del saldo non richiede necessariamente la produzione integrale di tutti gli estratti conto se il credito possa essere ricostruito in modo attendibile mediante documentazione disponibile, CTU e altri elementi probatori, purché la parte onerata dimostri in modo sufficiente il rapporto dedotto.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico, chiaro e inequivoco; contestazioni generiche o cumulative non sono idonee a far venir meno l'efficacia probatoria del documento.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che mirino a una nuova valutazione del merito o degli accertamenti fattuali compiuti dai giudici di merito, se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, che deve essere puntualmente individuato.
  • L'ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. è destinata ad essere assorbita dalla sentenza finale e non necessita di una formale revoca espressa da parte del giudice che definisce il merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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