Cassazione Penale, Sentenza n. 26707/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione del diritto di difesa perché, pur avendo l'imputato nominato con la proposizione dell'appello (28/07/2023) un nuovo difensore revocando le precedenti nomine, la Corte di appello notificò la citazione per il giudizio di appello solo al precedente difensore. Il nuovo difensore non ricevette l'avviso di fissazione dell'udienza, la requisitoria del Procuratore generale né l'avviso di deposito previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Si eccepiva la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. e per il pregiudizio al diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta (art. 6 CEDU).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame degli atti è emerso che la nomina fiduciaria era tempestiva ma il nuovo difensore non fu avvisato né partecipò al giudizio di appello, mentre la notifica era stata indirizzata solo al precedente difensore. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, primo comma lett. c) e 179, primo comma c.p.p., e ha aggiunto che la presenza di un difensore d'ufficio o di un sostituto non sana la violazione quando è stata effettuata una nomina fiduciaria. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Norme richiamate
Norma che descrive il reato per cui l'imputato era stato condannato; non è stata oggetto di autonoma valutazione nel motivo di cassazione, che ha riguardato vizi procedurali.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
L'omessa comunicazione o notifica che doveva essere obbligatoriamente fatta al difensore di fiducia integra una nullità assoluta; norma centrale per la decisione di annullamento.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Conferma il carattere di nullità assoluta per violazioni che ledono diritti fondamentali della difesa quando è obbligatoria la presenza del difensore.
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamata per chiarire che la designazione o la presenza di un difensore d'ufficio o sostituto non sopperisce all'omesso avviso al difensore di fiducia nominato dall'imputato.
art. 548, comma 2 cod. proc. pen.
Norma procedurale sul deposito di atti e relativa comunicazione; qui richiamata perché il nuovo difensore non ricevette nemmeno l'avviso di deposito.
art. 6 CEDU (comma terzo, lett. c))
Riconosciuto il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la Corte ha ritenuto che la scelta fiduciaria lesA questo diritto quando non è rispettata la comunicazione al difensore nominato.
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
Precedente della Corte di cassazione che consolida il principio secondo cui la designazione di un difensore d'ufficio in presenza di una nomina fiduciaria rituale lede il diritto ad avere il difensore di scelta e comporta nullità assoluta.
Massime di principio
- Se l'imputato nomina tempestivamente un difensore di fiducia in sede di appello, il giudice deve notificare al nuovo difensore la fissazione dell'udienza e gli atti relativi; l'omissione configura nullità assoluta.
- La notifica al precedente difensore o la partecipazione in udienza di un difensore d'ufficio/sostituto non sanano l'omissione quando è stata effettuata una nomina fiduciaria valida.
- La nullità assoluta per violazione del diritto di difesa determina l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- In casi analoghi è necessario che il difensore o l'imputato eccepisca tempestivamente la nullità e richieda l'annullamento; è inoltre opportuno conservare la documentazione della nomina e delle comunicazioni per provarne la tempestività.
- Il principio è coerente con l'art. 6 CEDU: il diritto ad avere un difensore di propria scelta è un limite alla facoltà del giudice di designare un difensore d'ufficio quando esiste una nomina fiduciaria valida.
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