Ordinanza n. 812/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’Autorizzazione Unica n° 504 del 21/11/2025; b) del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 23.09.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione Unica n. 504 del 21 novembre 2025 e verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 23 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Poggiomarino ha impugnato l’Autorizzazione Unica e il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Dopo l’ordinanza cautelare n. 450/2026, con cui la Sezione aveva ritenuto soddisfatte le esigenze cautelari mediante la sospensione dei lavori già disposta dal Comune con ordinanza n. 30 del 29 gennaio 2026 e la celere fissazione dell’udienza di merito, il Comune ha chiesto la revoca o modifica della misura ai sensi dell’art. 58 c.p.a. Ha dedotto quale circostanza sopravvenuta la notifica, da parte della società controinteressata, di una diffida volta a ottenere la quantificazione degli oneri di urbanizzazione e la convocazione per la stipula della convenzione relativa agli standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/1968.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza cautelare n. 450/2026. Ha ritenuto che la diffida della società controinteressata non costituisca un mutamento delle circostanze idoneo ai sensi dell’art. 58 c.p.a., perché non incide sull’efficacia dell’ordinanza comunale n. 30 del 29 gennaio 2026, con cui erano stati sospesi i lavori relativi allo stabilimento industriale. Non ricorrendo quindi i presupposti per la revoca o modifica della precedente misura cautelare, l’istanza è stata dichiarata inammissibile. L’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 è stata confermata e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento generale della tutela cautelare nel giudizio amministrativo.
art. 58 c.p.a.
1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. 2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.
La revoca o modifica di una misura cautelare collegiale presuppone un effettivo mutamento delle circostanze, la sopravvenuta conoscenza di fatti anteriori adeguatamente provata oppure uno dei casi di revocazione richiamati dalla norma. Una diffida privata che non incida sulla situazione fattuale posta a fondamento della misura non integra tali presupposti.
D.M. 1444/1968
Richiamato in relazione alla convenzione volta alla determinazione degli standard urbanistici.
Massime di principio
- La revoca o modifica di un provvedimento cautelare collegiale ai sensi dell’art. 58 c.p.a. richiede un mutamento effettivo delle circostanze poste a fondamento della misura, la sopravvenuta conoscenza di fatti anteriori oppure una delle ipotesi di revocazione previste dal codice di procedura civile.
- Una diffida della parte controinteressata diretta a ottenere adempimenti amministrativi o la stipula di una convenzione non costituisce, di per sé, un mutamento delle circostanze rilevante ai sensi dell’art. 58 c.p.a. quando non è idonea a incidere sull’efficacia del provvedimento amministrativo che aveva determinato la situazione cautelare.
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