Cassazione Civile, Ordinanza n. 34430/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per grave carenza del requisito di esposizione sommaria dei fatti e per mancata specifica indicazione/trascrizione degli atti e delle clausole contrattuali su cui si fondavano le censure. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000 oltre accessori, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da domande di restituzione di canoni locatizi, di pagamento di un'indennità per riparazioni straordinarie, addizioni e miglioramenti, nonché di risarcimento da ingiustificato arricchimento, inizialmente proposte dalla curatela del fallimento del ricorrente e poi proseguite da quest'ultimo dopo la revoca del fallimento. Il Tribunale di Pavia aveva rigettato le domande e la Corte d'appello di Milano aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) deduzione della sussistenza di un consenso tacito del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, con conseguente diritto all'indennità e nullità della clausola che escludeva qualsiasi compenso al conduttore per mancanza di causa ex art. 1418 c.c.; 2) richiesta di applicazione della disciplina dell'affitto agrario, sostenendo che l'attività svolta nell'immobile dovesse considerarsi attività imprenditoriale agricola, con nullità delle clausole difformi; 3) censura della sentenza per avere escluso i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era privo della sommaria esposizione dei fatti richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., oltre a non riportare il contenuto delle clausole contrattuali e a non indicare specificamente gli atti processuali rilevanti, in violazione anche dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica, dei fatti di causa; la carenza di tale requisito impedisce alla Corte la comprensione della vicenda e comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui si fonda; la mancata trascrizione o indicazione di clausole e atti impedisce il controllo di legittimità.
art. 1418 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della clausola che escludeva l'indennità; la Corte non esamina nel merito la censura per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte di comprendere in modo chiaro e completo la vicenda sostanziale e processuale senza dover attingere ad altre fonti o agli atti del giudizio.
- La mancanza di indicazione del contenuto delle domande, delle difese, della motivazione delle decisioni di merito e dei capi impugnati integra una carenza redazionale idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando le censure si fondano su clausole contrattuali, è necessario riprodurne o comunque indicarne specificamente il contenuto e la collocazione processuale; in difetto, il controllo di legittimità è precluso.
- La Corte di cassazione non può supplire alle lacune espositive del ricorso ricostruendo autonomamente i fatti o cercando nei fascicoli elementi non adeguatamente allegati dal ricorrente.
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