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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16488/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da lavoratori contro l'Università per questioni connesse alla ricostruzione della carriera, al pagamento di differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva. Dopo una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Università per difetto di ius postulandi degli avvocati del libero foro, l'Ateneo ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto nel ritenere insussistente l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione al conferimento della procura agli avvocati del libero foro, anziché all'Avvocatura dello Stato. L'Università ha depositato con il ricorso una delibera del 27 aprile 2010 e ha dedotto inoltre che la questione dell'autorizzazione non sarebbe stata controversa nei gradi di merito. I lavoratori hanno resistito chiedendo l'inammissibilità o, subordinatamente, il rigetto del ricorso; l'INPS è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata si fondasse non su un supposto accertamento dell'inesistenza dell'autorizzazione consiliare, ma sulla mancata produzione in giudizio di tale autorizzazione, circostanza non smentita dalla ricorrente. Ha inoltre affermato che, per i giudizi di cassazione, la valida procura speciale dell'ente che intenda avvalersi di avvocati del libero foro richiede la produzione dell'autorizzazione prevista dalla normativa sul patrocinio autorizzato, e che tale irregolarità è rilevabile d'ufficio e non è sanabile con ratifica successiva. Di conseguenza, la revocazione non era lo strumento idoneo per censurare questioni di diritto o di valutazione, ma solo un errore di percezione decisivo, qui insussistente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei limiti e per i motivi previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio è un errore di percezione risultante dagli atti o documenti della causa, non una censura di diritto o di valutazione

  • art. 43 r.d. n. 1611 del 1933

    la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per enti autorizzati richiede una specifica e motivata deliberazione sottoposta al controllo degli organi di vigilanza

  • art. 11 L. 3 aprile 1979, n. 103

    ha modificato il regime del patrocinio autorizzato richiamato per le Università statali

  • art. 12 r.d. n. 1592 del 1933

    in caso di urgenza il rettore può adottare provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica nella prima successiva adunanza del consiglio

  • art. 56 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592

    costituisce la base legale che consente alle università di essere rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi, salvo contestazioni contro lo Stato

  • art. 125 c.p.c.

    la sanatoria della procura speciale non opera nel giudizio di cassazione come nei giudizi di merito

  • art. 365 c.p.c.

    nel ricorso per cassazione è richiesta una procura speciale quale requisito di ammissibilità

  • art. 83 c.p.c.

    il giudice deve verificare la regolarità della procura alle liti, profilo rilevabile anche d'ufficio in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva decisiva, non può risolversi in una critica alla valutazione giuridica compiuta dal giudice o alla sua interpretazione degli atti.
  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere valida e prodotta nei termini richiesti; se il difensore del libero foro rappresenta un ente soggetto al patrocinio autorizzato, va prodotta anche l'autorizzazione prescritta dalla disciplina speciale.
  • La mancata produzione dell'autorizzazione al conferimento dell'incarico difensivo ad avvocati del libero foro integra un vizio rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La sanatoria o ratifica successiva della procura irregolare, ammessa nei giudizi di merito in determinati casi, non opera nel giudizio di cassazione quando difetti il requisito della procura speciale.
  • Le questioni inerenti alla regolarità dello ius postulandi e della procura speciale attengono ai presupposti processuali del ricorso e prevalgono su eventuali contestazioni di parte circa la tempestività o novità dell'eccezione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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