Cassazione Civile, Ordinanza n. 31659/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La società ricorrente, dopo aver presentato domanda di concordato preventivo, essere stata ammessa e aver ottenuto l'omologa, ha convenuto davanti al Tribunale di Roma diversi asseriti creditori per far accertare che alcuni crediti inseriti nel passivo e contestati erano insussistenti o comunque non esigibili; chiedeva quindi di dichiarare il proprio diritto a differire il pagamento di tali crediti fino all'accertamento definitivo della loro esistenza e del loro ammontare. Il Tribunale di Roma si è dichiarato incompetente, ritenendo che la controversia incidesse sulla fase esecutiva del concordato omologato e spettasse al tribunale che aveva omologato la procedura, cioè il Tribunale di Bari. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha censurato tale ricostruzione, sostenendo che nel concordato non esiste una fase di accertamento del passivo e che le questioni relative all'esistenza, all'ammontare e al rango dei crediti possono essere accertate in sede ordinaria secondo i criteri generali di competenza; ha inoltre negato che gli artt. 185 e 186 l. fall. attribuissero una competenza funzionale generale al tribunale dell'omologa, e ha escluso qualunque connessione con il procedimento davanti al giudice delegato relativo all'accantonamento delle somme per i crediti contestati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto infondato l'orientamento del Tribunale di Roma secondo cui il tribunale che ha omologato il concordato sarebbe funzionalmente competente in via generale su ogni aspetto esecutivo della procedura. La Corte ha precisato che, una volta intervenuta l'omologazione, le controversie aventi ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e relative all'esecuzione del concordato non rientrano nella competenza funzionale del tribunale dell'omologa, ma devono essere introdotte con ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice competente secondo i criteri ordinari; ha inoltre escluso litispendenza e continenza rispetto al separato procedimento sull'accantonamento delle somme. La causa deve quindi essere riassunta davanti al Tribunale di Roma, che la Corte ha indicato come giudice competente, e sarà tale tribunale a regolare anche le spese del regolamento.
Norme richiamate
La competenza funzionale del tribunale della domanda di concordato non ha carattere generale e non si estende automaticamente a tutte le controversie sui diritti dei creditori o del debitore.
Le norme sulla fase esecutiva del concordato non attribuiscono una competenza generale al tribunale dell'omologa sulle controversie tra debitore e creditori.
La fase esecutiva del concordato conserva poteri del giudice delegato e del tribunale solo nei limiti previsti dalla legge, senza una competenza generale sulle liti relative ai diritti soggettivi.
L'attribuzione al tribunale del compito di disciplinare gli accantonamenti dei crediti contestati non coincide con il potere di decidere una autonoma azione ordinaria sull'esigibilità dei crediti.
I provvedimenti del giudice delegato che incidono su diritti soggettivi e sono reclamabili appartengono a un diverso ambito rispetto all'azione ordinaria di accertamento dei crediti.
La proposizione cumulativa dinanzi al Tribunale di Roma è giustificata dalla connessione per titolo delle diverse cause contro più soggetti.
È richiamato nel contesto dei provvedimenti decisori del giudice delegato suscettibili di ricorso straordinario per cassazione.
Sono richiamati per descrivere i possibili provvedimenti di risoluzione o annullamento del concordato nella fase successiva all'omologa.
Massime di principio
- Dopo l'omologazione del concordato preventivo non esiste una competenza funzionale generale del tribunale che ha pronunciato l'omologa su tutte le controversie relative alla fase esecutiva: le liti aventi ad oggetto diritti soggettivi del debitore o dei creditori restano soggette alle regole ordinarie di competenza.
- Le questioni concernenti l'esistenza, l'ammontare e il rango dei crediti nel concordato hanno, di regola, natura delibativa ai fini dell'omologazione, ma possono essere oggetto di autonoma cognizione ordinaria quando si controverte dell'effettiva esigibilità della prestazione.
- Il potere del tribunale nella fase esecutiva del concordato deve essere tenuto distinto dall'azione ordinaria di accertamento del credito o della sua esigibilità: il primo riguarda i rimedi e gli accantonamenti previsti dalla procedura, la seconda una controversia di diritto soggettivo da trattare davanti al giudice competente.
- La disciplina dell'accantonamento dei crediti contestati non trasforma il relativo procedimento in una causa di accertamento dell'obbligazione, né sposta automaticamente la competenza sul tribunale che ha omologato il concordato.
- Litispendenza e continenza richiedono identità o maggiore ampiezza del medesimo oggetto processuale: non ricorrono quando i giudizi hanno oggetto diverso o quando sono pendenti in gradi diversi.
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