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Sentenza

Sentenza n. 1308/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria e precedente rigetto della SCIA in sanatoria relativi alle medesime opere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di costruire in sanatoria richiesto ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, nonché il precedente provvedimento di rigetto della SCIA in sanatoria riguardante le medesime opere, unitamente agli atti presupposti, tra cui il preavviso di diniego e gli atti istruttori. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a ottenere il titolo edilizio in sanatoria previa verifica della doppia conformità e, in subordine, la rinnovazione dell'istruttoria. Il ricorrente ha rappresentato, nella seconda istanza, uno stato di fatto diverso da quello accertato nel procedimento relativo alla SCIA in sanatoria, indicando l'altezza ante operam dell'immobile in m. 7,80 alla gronda e m. 9,20 al colmo, così da ricondurre l'abuso entro il limite di tolleranza del 2% previsto dall'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001. Il precedente provvedimento di rigetto della SCIA aveva invece accertato, sulla base di specifici rilievi, altezze pari a m. 7,05 alla gronda e m. 8,35 al colmo. Quanto al rigetto della SCIA in sanatoria, il ricorrente ne ha dedotto l'illegittimità, ma tale atto era stato impugnato tardivamente.

La decisione

Il TAR ha deciso la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha dichiarato manifestamente irricevibile l'impugnazione del provvedimento di rigetto della SCIA in sanatoria, perché proposta oltre il termine di impugnazione. Ha ritenuto manifestamente infondata l'impugnazione del diniego del permesso di costruire in sanatoria. Il precedente rigetto della SCIA, non impugnato tempestivamente, si era consolidato e aveva definitivamente accertato lo stato dei luoghi; tale accertamento non poteva essere rimesso in discussione mediante una successiva istanza riferita alle medesime opere e fondata sulla rappresentazione di uno stato di fatto diverso. Il giudice ha richiamato il principio di certezza dei rapporti giuridici, secondo cui il contenuto di provvedimenti lesivi ormai consolidati non può essere continuamente rimesso in discussione e la pubblica amministrazione non è obbligata a rimuoverli in autotutela anche ove illegittimi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Nulla per le spese.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso può essere deciso in forma semplificata.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    istanza di accertamento di conformità

    La domanda di sanatoria edilizia è stata valutata alla luce dell'accertamento di conformità previsto dalla disposizione.

  • art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001

    limite di tolleranza del 2%

    Il ricorrente aveva invocato la soglia di tolleranza del 2% sulla base di una diversa rappresentazione dell'altezza ante operam dell'immobile; il giudice ha ritenuto decisivo il dato già accertato nel precedente procedimento consolidato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di rigetto adottato nel procedimento relativo alla SCIA in sanatoria.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo lesivo non impugnato tempestivamente si consolida e, in applicazione del principio di certezza dei rapporti giuridici, non può essere rimesso continuamente in discussione attraverso la presentazione di successive istanze riferite al medesimo oggetto.
  • Il consolidamento di un precedente diniego relativo a determinate opere edilizie impedisce al richiedente di eludere gli effetti dell'atto mediante una nuova domanda fondata sulla rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello definitivamente accertato dall'amministrazione.
  • La pubblica amministrazione non è tenuta a rimuovere in autotutela un provvedimento ormai consolidato, neppure quando il privato ne deduca l'illegittimità; l'autotutela non costituisce uno strumento per riaprire indefinitamente i termini di impugnazione.
  • L'impugnazione tardiva del rigetto di una SCIA in sanatoria è irricevibile e non consente di contestare indirettamente il medesimo atto attraverso l'impugnazione di un successivo diniego relativo al permesso di costruire in sanatoria per le stesse opere.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoAutotutelaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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