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Ordinanza

Ordinanza n. 406/2026 - Salerno, Sezione 1

​in via principale per la declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 lett. a) bis c.p.a. e 20 – comma 5 bis L. n. 241/1990 – previa adozione di idonee misure cautelari dell’intervenuta formazione del silenzio - assenso sulla s.c.i.a. ex art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, depositata dalla società ricorrente in data 01.07.2025, ovvero sulla presupposta autorizzazione paesaggistica; - in via subordinata per la declaratoria di illegittimità, con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a., del silenzio illegittimamente formatosi sulla s.c.i.a. ex art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, come sollecitata a mezzo pec in data 12.01.2026, con la quale la società ricorrente ha invitato il Comune di Eboli “- a prendere atto dell’intervenuta acquisizione – favorevole - del parere soprintendizio per silentium per effetto del decorso del prescritto termine di 90 giorni; - per l’effetto, a procedere al rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica in conformità al parere favorevole per silentium della Soprintendenza entro e non oltre il termine di 20 giorni (art. 146 – comma 8 del D.Lgs. n. 42/2004)”; -nonché per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sull’istanza di cui sopra con atto espresso e motivato; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: avverso e per l’annullamento a – del provvedimento prot. n. 12149 del 19.03.2026, con il quale il Comune di Eboli ha quantificato in € 329.430,00 l’indennità risarcitoria dovuta dalla ricorrente ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001; b – ove e per quanto occorra, del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 50/2011, nella parte in cui avrebbe previsto il pagamento dell’indennità risarcitoria anche nell’ipotesi di interventi compatibili senza danno ambientale; c – ove adottata, della “determina che quantifica l’ammontare dell’indennità risarcitoria”, preannunciata nel provvedimento sub a); d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;

Giustizia amministrativa202600373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha quantificato in € 329.430,00 l'indennità risarcitoria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso, con domanda cautelare e successivi motivi aggiunti, chiedendo in via principale l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla SCIA presentata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, ovvero sulla presupposta autorizzazione paesaggistica, nell'ambito della giurisdizione esclusiva. In via subordinata ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Eboli sull'istanza sollecitata mediante PEC e la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con atto espresso e motivato. Con i motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento comunale che ha quantificato in € 329.430,00 l'indennità risarcitoria prevista per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, contestando anche, ove occorresse, il regolamento comunale nella parte in cui avrebbe previsto il pagamento dell'indennità anche per interventi compatibili e privi di danno ambientale, nonché gli eventuali atti presupposti e conseguenziali. La domanda cautelare era diretta alla sospensione del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria cognizione ha ritenuto che il ricorso non presentasse, allo stato, profili di fondatezza, richiamando l'art. 36-bis, comma 5-bis, d.P.R. 380/2001, che prevede, per l'accertamento della compatibilità paesaggistica, una sanzione pari al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. Il giudice ha precisato che l'esatto importo della sanzione potrà essere verificato nella fase di merito, ma ha escluso la sussistenza del periculum in mora, cioè di un danno grave e irreparabile, anche considerando la possibilità di rateizzare il pagamento della sanzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis, comma 5-bis, d.P.R. 380/2001

    sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione

    La disposizione costituisce, in sede cautelare, il fondamento della sanzione applicabile per l'accertamento della compatibilità paesaggistica; la verifica dell'esatto importo è rinviata alla trattazione di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, valutata dal TAR con riferimento alla sommaria fondatezza del ricorso e al pericolo di un danno grave e irreparabile.

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    È richiamato nell'istanza della ricorrente con riguardo al termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ma l'ordinanza cautelare non ne sviluppa una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sanzione prevista per l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 36-bis, comma 5-bis, d.P.R. 380/2001 è parametrata al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; la verifica dell'esatto ammontare può essere riservata alla fase di merito.
  • La possibilità di rateizzare una sanzione pecuniaria è un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e può escludere, in assenza di ulteriori specifiche circostanze, la configurabilità di un danno grave e irreparabile ai fini della sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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