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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22978/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'erronea esclusione, operata dal Tribunale di Palermo, dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., nel procedimento per furto di energia elettrica. Il Tribunale aveva dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela ritenendo che la manomissione fosse avvenuta in un punto della rete già nella disponibilità dell'utente (proprietà privata) e quindi non potesse operare l'aggravante della destinazione a pubblico servizio. Il Procuratore generale ha sostenuto invece che la circostanza determinante è la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio e che l'aggravante deve essere ritenuta sussistente anche se la manomissione avviene all'interno di una proprietà privata, rendendo il reato procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale, ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. La Corte ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel furto di energia elettrica, rileva la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio e non il punto tecnico della manomissione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio. Inoltre la Corte ha precisato, alla luce della modifica dell'art. 593 c.p.p. (legge 9 agosto 2024, n. 114) e del principio "tempus regit actum", che il ricorso per cassazione era l'unico rimedio esperibile dal pubblico ministero e che il rinvio deve essere disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Tribunale di Palermo) e non al giudice dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di furto; la Corte richiama che, alla luce delle modifiche normative, il furto può essere procedibile d'ufficio quando ricorra una delle circostanze previste dall'art. 625, in particolare la n. 7

  • art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

    Aggravante relativa al fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. La Corte interpreta tale aggravante nel senso che, nel furto di energia elettrica, rileva la destinazione dell'energia al pubblico servizio anche se la manomissione è eseguita in un punto della rete ricadente nella proprietà privata; quindi l'aggravante può sussistere e rendere il reato procedibile d'ufficio

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 624 c.p.)

    Ha modificato la procedibilità del delitto di furto (art. 624), confermando che il reato è procedibile d'ufficio quando ricorre una delle circostanze dell'art. 625 (tra cui la n. 7), con implicazione che il furto di energia riconducibile a tale aggravante non richiede querela

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 (modifica art. 593, comma 2, c.p.p.)

    «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2»

    La modifica ha introdotto limiti all'impugnabilità per il pubblico ministero; la Corte ha applicato il principio "tempus regit actum" e rilevato che, avendo la sentenza impugnata una data successiva all'entrata in vigore della legge, il ricorso per cassazione era l'unico rimedio esperibile dal pubblico ministero in quella situazione e ciò ha influito sulla decisione circa il giudice cui disporre il rinvio

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rinvio quando è proposto ricorso immediato per cassazione; la Corte ha precisato che, per i casi in cui il ricorso per cassazione sia l'unico rimedio per il pubblico ministero in forza della nuova disciplina, il rinvio va al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non al giudice competente per l'appello

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato)

    Regime impugnatorio del pubblico ministero; la Corte ha considerato applicabile la nuova disciplina (inappellabilità per taluni reati) al momento della pronuncia della sentenza impugnata e ha richiamato il principio "tempus regit actum"

  • art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Articolo citato dalla modifica dell'art. 593 c.p.p.; indica i reati per i quali il pubblico ministero non può proporre appello secondo la legge 114/2024

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021 (Mondino) e Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023 (Marcì)

    «in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta»

    La giurisprudenza di legittimità chiarisce che, nel furto di energia elettrica, conta la destinazione dell'energia al servizio pubblico: l'aggravante n. 7 può operare anche se la manomissione è fisicamente posta all'interno di proprietà privata

Massime di principio

  • Nel furto di energia elettrica la circostanza decisiva per l'aggravante ex art. 625, n. 7, è la destinazione dell'energia al pubblico servizio, e non il punto tecnico (rete pubblica vs. privato) in cui avviene la manomissione.
  • Se l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, sussiste, il delitto di furto è procedibile d'ufficio e non richiede la querela della persona offesa.
  • In caso di sentenze di proscioglimento pronunciate dopo modifiche normative sul regime impugnatorio (principio "tempus regit actum"), verificare sempre quale rimedio è effettivamente disponibile al pubblico ministero; la Corte può disporre il rinvio al giudice di primo grado quando il ricorso per cassazione sia l'unico rimedio esperibile.
  • Nella fase istruttoria e nella formulazione dell'imputazione è importante contestare espressamente l'aggravante (destinazione a pubblico servizio) e raccogliere elementi tecnici che dimostrino la sottrazione dell'energia destinata al servizio pubblico, anche se l'intervento è avvenuto su condutture interne a proprietà privata.
  • La difesa può sollevare questioni riguardo al punto materiale della manomissione, ma la giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare la valutazione della destinazione del bene immateriale (energia) per l'applicazione dell'aggravante.

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