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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13266/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando una contraddittorietà interna della decisione e una difformità tra la sentenza impugnata e le emergenze probatorie. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione del provvedimento di merito rispondeva in modo esaustivo alle eccezioni difensive e non presentava profili di illogicità manifesta; ha inoltre osservato che il ricorso era sostanzialmente una critica in fatto, non consentita in sede di legittimità nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 61 c.p.

    Richiamato solo indirettamente dal capo di imputazione, poiché il testo parla di resistenza a pubblico ufficiale con indicazione del reato contestato; la sentenza non svolge però alcuna interpretazione specifica della norma sostanziale.

  • art. 588 c.p.p.

    La pronuncia è resa in sede di ricorso per cassazione e applica il principio secondo cui il ricorso che si risolve in una rivalutazione del fatto e delle prove è inammissibile; dal testo emerge inoltre la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza impugnata presenti una manifesta illogicità o una contraddittorietà decisiva, non quando la censura miri soltanto a opporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di un vizio motivazionale, introduce una critica di merito e una rivalutazione del fatto già esaminato dai giudici di appello.
  • È sufficiente a sorreggere la decisione di merito una motivazione che dia risposta esaustiva alle principali eccezioni difensive e non presenti profili di illogicità manifesta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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