Cassazione Civile, Ordinanza n. 16663/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione IRPEF, per l’anno 2005, una plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’atto, ritenendo in sostanza che il contribuente dovesse essere riammesso a fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 7 della legge n. 448/2001, pur richiamando un iter documentato del contribuente e la mancata adeguata assistenza notarile o tecnica. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 81, comma 1, lett. a), e 82, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 della legge n. 448/2001, sostenendo che l’agevolazione per la rideterminazione del valore di acquisto del terreno non spettava in difetto delle condizioni legali, in particolare: mancata predisposizione della perizia di stima e mancato versamento dell’imposta sostitutiva del 4% sul valore rideterminato. La Corte ha però rilevato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.; il primo tentativo di notifica, iniziato il 03/06/2014 e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, non valeva a conservare gli effetti della domanda, poiché la riattivazione del procedimento notificatorio era avvenuta solo l’08/09/2015 ed era stata conclusa il 22/09/2015, senza la necessaria immediatezza e comunque oltre il limite temporale rilevante. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato l’Agenzia alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate per tardività della notificazione rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c. Ha ritenuto non operante il principio della ripresa del procedimento notificatorio, perché la riattivazione non è stata immediata né tempestiva rispetto all’esito negativo del primo tentativo di notifica. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell’Agenzia, escludendo l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 81, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986
Richiamato come norma sulla rilevanza fiscale della plusvalenza da cessione di terreno edificabile, ma la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 82, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dall’Agenzia tra le norme sostanziali asseritamente violate, senza scrutinio di merito.
art. 38, d.P.R. n. 600/1973
Invocato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne esamini il contenuto sostanziale per la definizione in rito.
art. 7, legge n. 448/2001
Norma agevolativa sulla rideterminazione del valore di acquisto del terreno; la ricorrente sosteneva che non fosse applicabile per difetto dei presupposti di legge.
art. 327 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto tardivo perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione.
art. 325 c.p.c.
Richiamato come parametro temporale per stabilire il limite entro cui deve essere riattivato il procedimento notificatorio dopo un esito negativo non imputabile al notificante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne esclude l’applicazione nei confronti di un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica deve essere completata entro il termine lungo di impugnazione; un tentativo iniziale non andato a buon fine non conserva automaticamente gli effetti processuali se la riattivazione del procedimento notificatorio non è immediata e tempestiva.
- Il principio della ripresa del procedimento notificatorio opera solo quando il primo esito negativo non dipenda da un fatto imputabile al notificante e la nuova attività venga svolta senza superare un intervallo temporale pari alla metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività della notificazione, resta assorbito ogni esame delle censure di merito sulla corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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