Cassazione Penale, Sentenza n. 17969/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi, articolando quattro motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per insufficienza del compendio probatorio e per l'ipervalutazione delle intercettazioni ritenute non sufficienti a provare la sua presenza al fatto (delitto di minaccia); 2) inutilizzabilità dell'individuazione fotografica operata dal collaboratore di giustizia Pandolfi e rilevanza negativa delle dichiarazioni del collaboratore Marfè; 3) censura sulla qualificazione del ruolo del Barbella come "intraneus" all'associazione mafiosa (sostenendo al più un concorso eventuale) e sull'arco temporale dell'associazione, con riferimento a sovrapposizione di procedimenti; 4) eccessività della pena, con vizi nella determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel complesso: i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili (per difetti di denunciabilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e per mancato confronto pieno con le argomentazioni della sentenza impugnata), mentre il terzo e il quarto sono stati ritenuti infondati nel merito. La Cassazione ha confermato la centralità probatoria delle intercettazioni regolarmente autorizzate, l'utilizzabilità e il valore probatorio dell'individuazione fotografica ove la dichiarazione sia credibile, la corretta qualificazione del Barbella come parte integrante del sodalizio sulla base di elementi indiziari di stabilità (convocazioni, remunerazioni, ruolo conosciuto da terzi) e legittimità della determinazione della pena nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma che punisce l'associazione di stampo mafioso; la Corte territoriale ha ritenuto integrata la partecipazione del Barbella in virtù di indici di stabile inserimento nell'organizzazione (convocazioni, remunerazione, ruolo noto).
art. 533 c.p.p.
Regola di giudizio cui il ricorrente ha fatto riferimento: la Suprema Corte ha ricordato che l'eventuale violazione della norma non è, di per sé, vizio denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., salvo che non determini una nullità o altra causa di invalidità rilevante.
art. 606 c.p.p.
Limiti di denunciabilità in Cassazione: lett. c) riguarda le violazioni di norme processuali che determinano nullità o inutilizzabilità; la Corte ha richiamato che molte censure sul governo della prova non rientrano in tali ipotesi e risultano inammissibili se non integrate dai requisiti richiesti.
art. 192 c.p.p. comma 3
Richieste di "corroborazione": la Corte ha precisato che le dichiarazioni registrate mediante intercettazione regolarmente autorizzata hanno pieno valore probatorio e non necessitano degli elementi di corroborazione previsti per altri tipi di dichiarazioni.
artt. 132 e 133 c.p.
Criteri e limiti della determinazione della pena: la Corte ha rimarcato la discrezionalità del giudice di merito nel dosare la pena, verificandone la conformità ai principi di legge richiamati.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate, se coerentemente interpretate dal giudice di merito, possono avere pieno valore probatorio senza bisogno di ulteriore "corroborazione"; le contestazioni sulla loro valutazione richiedono il confronto diretto con la motivazione impugnata e non possono basarsi su mere ipotesi alternative.
- Le individuazioni fotografiche, pur essendo prove atipiche, possono essere valorizzate se la dichiarazione dell'individuante è ritenuta credibile; la formalità della modalità di acquisizione non è l'elemento decisivo, ma il valore della dichiarazione confermativa.
- La qualificazione della partecipazione a un'associazione mafiosa si basa su un insieme di indici che attestate stabilità e organicità del rapporto con il sodalizio (ruoli, remunerazioni, convocazioni e conoscenza del ruolo da parte di altri), non sul numero o sulla durata delle attività criminose isolate.
- La Suprema Corte non è luogo di revisione dei fatti: il sindacato sulla valutazione probatoria dei giudici del merito è limitato ai casi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; argomentazioni generiche o basate su assunzioni alternative non sono idonee a rovesciare le conclusioni.
- Le impugnazioni fondate su presunte violazioni processuali sono ammissibili in Cassazione solo entro i limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p.; molte censure sul "governo della prova" possono risultare inammissibili se non collegate a nullità o altre invalidità espressamente rilevanti.
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