Cassazione Penale, Ordinanza n. 16305/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo: 1) erronea applicazione dell'art. 385 c.p., sostenendo in sostanza che l'allontanamento dall'abitazione fosse giustificato e che egli si fosse recato presso l'abitazione del genitore senza un reale stato di necessità; 2) erronea ritenuta recidiva, contestando l'apprezzamento dei precedenti penali e della presunta maggiore pericolosità; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere ritenuta di minima offensività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva già confutato la doglianza valorizzando il notevole lasso di tempo tra l'orario coperto dall'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione e quello del trattenimento presso l'abitazione del genitore, escludendo così un reale stato di necessità. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla recidiva, poiché la Corte territoriale aveva motivato il giudizio richiamando i numerosi precedenti penali, la commissione di reati in modo pressoché continuativo dal 1988, la spregiudicatezza e l'insensibilità verso le precedenti condanne. Infine, ha giudicato corretta la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., essendo stata valorizzata la particolare intensità del dolo, desunta dal fatto che l'agente si allontanò appena mezz'ora prima della scadenza del periodo autorizzato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura sull'erronea applicazione della norma è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva escluso la giustificazione dell'allontanamento valorizzando il significativo scarto temporale rispetto all'autorizzazione concessa.
La causa di non punibilità è stata esclusa perché il fatto presentava particolare intensità del dolo, incompatibile con la particolare tenuità richiesta dalla norma.
recidiva
La recidiva è stata ritenuta correttamente motivata in ragione dei plurimi precedenti penali e della persistente capacità del soggetto di delinquere.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una censura già adeguatamente confutata dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di evasione ex art. 385 c.p., l'esistenza di un rilevante scostamento temporale tra il termine dell'autorizzazione all'allontanamento e il concreto comportamento dell'agente può escludere la configurabilità di una giustificazione fondata su esigenze contingenti o stato di necessità.
- La recidiva può essere validamente motivata facendo leva sia sui precedenti penali reiterati sia su elementi sintomatici della spregiudicatezza e della maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta riveli una marcata intensità del dolo, anche se il fatto non presenta connotati di particolare gravità sotto altri profili.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata critica specifica delle argomentazioni del giudice di appello comporta l'inammissibilità del ricorso.
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