Sentenza n. 741/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 28.11.2024, n. 1209, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 28 novembre 2024, n. 1209, relativa al rilascio della carta del docente e all’accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato riconosciuto, per ciascun anno scolastico indicato nel titolo, il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro annui, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per l’eventuale eccedenza. Dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento nei confronti di Roberto Marras e Ivana Romano. Quanto a Valentina Cogozzo, il pagamento era intervenuto nelle more del giudizio, determinando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio nei suoi confronti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto a Valentina Cogozzo, poiché la sua pretesa era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Ha invece accolto l’actio iudicati proposta da Roberto Marras e Ivana Romano, rilevando che il Ministero, pur costituitosi, non aveva contestato né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, in violazione dell’onere probatorio posto dall’art. 2697 c.c. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la carta del docente e di accreditarvi 2.000 euro per ciascuno dei due ricorrenti, oltre agli accessori stabiliti dal giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti della ricorrente la cui pretesa era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione rendeva procedibile l’azione esecutiva nei confronti del Ministero.
art. 2697 c.c.
Il Ministero, che invocava o avrebbe potuto opporre l’adempimento, avrebbe dovuto dimostrarlo; l’assenza di contestazioni e di prova dell’avvenuto adempimento ha comportato l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato, il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare integrale esecuzione al titolo, precisando contenuto e termine dell’obbligo.
- Il pagamento o l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente intervenuti nelle more del giudizio determinano la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale posizione, mentre il giudizio prosegue per le posizioni degli altri ricorrenti non soddisfatte.
- In caso di persistente inottemperanza all’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro un termine decorrente dalla comunicazione dell’inadempimento.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione pubblica.
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