Sentenza n. 5775/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento: a) dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, con i quali il Ministero del Merito e dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare l'adeguato sostegno scolastico al minore per l'a.s. in corso; b) del Piano Educativo Individualizzato per il corrente a.s. 2025-26, se ed in quanto esistente, nella parte in cui si attribuisce un numero di ore di sostegno inferiore al monte ore o quelle necessarie per l'integrazione scolastica del bambino diversamente abile; c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno per l'intera durata della sua permanenza a scuola - secondo il rapporto 1:1 - o, in via di mero subordine, per l'orario commisurato alle sue reali esigenze, con conseguente condanna delle Amministrazione convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, ad adottare ogni necessario atto ai fini d'interesse;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione al minore di un numero di ore di sostegno inferiore al tempo scuola per l’anno scolastico 2025-2026 e, se esistente, PEI nella parte recante una dotazione insufficiente
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno impugnato gli atti di assegnazione delle risorse di sostegno e il PEI eventualmente adottato per l’anno scolastico 2025-2026, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto del figlio, affetto da sindrome di Down e riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992, a un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico di 40 ore settimanali con rapporto 1:1 oppure, in subordine, per un orario commisurato alle sue effettive esigenze. Deducevano che il sostegno assegnato era inferiore al tempo scuola (inizialmente indicato in 25 ore, mentre la relazione della scuola riferiva 22 ore), nonostante la diagnosi funzionale prescrivesse il sostegno in deroga per gravità e la necessità di assicurare un proficuo inserimento scolastico e ridurre il rischio di aggravamento dei deficit comunicativo-relazionali. In fase cautelare era stato disposto il riesame della dotazione; nelle note conclusive i ricorrenti hanno dichiarato che l’Amministrazione aveva poi assegnato tutte le ore corrispondenti al tempo scuola.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, poiché l’Amministrazione, dando esecuzione alla misura cautelare, aveva assegnato al minore le ore di sostegno richieste e i ricorrenti avevano riconosciuto l’integrale soddisfazione della pretesa; una decisione di merito non avrebbe procurato ulteriori utilità, neppure strumentali o morali. La sentenza non decide quindi nel merito la fondatezza della richiesta di sostegno integrale. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato in solido le Amministrazioni scolastiche alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Rilevato che il minore è affetto da sindrome di down e per tale motivo è portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (il che ha anche determinato il riconoscimento in suo favore dello stato di invalidità con indennità di accompagnamento);
La disposizione è richiamata per qualificare la condizione del minore come handicap in situazione di gravità, circostanza posta a fondamento della valutazione cautelare sulla necessità di riesaminare la dotazione di sostegno; la sentenza definitiva non decide nel merito la misura del sostegno dovuto.
art. 93 c.p.c.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore degli stessi ricorrenti, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
La norma è applicata per attribuire al difensore antistatario le spese e i compensi liquidati in favore dei ricorrenti.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata e il ricorrente non può ottenere dalla decisione di merito ulteriori utilità, neppure strumentali o morali, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
- Quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa consegue all’esecuzione di una misura cautelare, il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso senza pronunciarsi nel merito sulla fondatezza originaria della domanda e porre le spese a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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