Cassazione Civile, Ordinanza n. 10610/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ottemperanza proposta da una società contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato il riconoscimento del rimborso di un credito IVA di euro 150.000 relativo all'anno 2014, respingendo l'appello dell'Agenzia delle entrate. La CTR aveva però rigettato la domanda di ottemperanza ritenendo, da un lato, che in base alla disciplina transitoria del d.lgs. n. 156 del 2015 l'esecuzione della sentenza presupponesse il passaggio in giudicato; dall'altro, aveva richiamato alcuni vizi formali del ricorso per ottemperanza e della messa in mora. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la sentenza tributaria fosse immediatamente esecutiva e quindi azionabile in ottemperanza; 2) violazione degli artt. 70, commi 1 e 4, e 4 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR trascurato che uno degli originali del ricorso sarebbe stato consegnato all'ente; 3) violazione degli artt. 69, comma 4, e 70, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo che la presenza di un termine legale di pagamento rendeva superflua la costituzione in mora dell'ente impositore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la valutazione della CTR sulla non immediata esecutività della sentenza oggetto di ottemperanza. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche nei confronti delle sentenze immediatamente esecutive e che l'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura immediatamente precettiva. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti contro argomentazioni della CTR svolte ad abundantiam e quindi prive di autonoma incidenza sul dispositivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La previsione della provvisoria esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente è immediatamente precettiva; il giudizio di ottemperanza può essere esperito anche per le sentenze immediatamente esecutive e non solo per quelle passate in giudicato.
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato e, per effetto delle modifiche del 2015, anche a quelle immediatamente esecutive.
art. 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La Corte esclude che la disciplina transitoria impedisca l'immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente dopo l'entrata in vigore della riforma.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio della memoria.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Norma richiamata per i motivi di ricorso fondati su nullità processuali e errori procedurali.
art. 18 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla giurisprudenza citata come disposizione che rinvia alla disciplina dell'art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992.
art. 19 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla giurisprudenza citata come disposizione che rinvia alla disciplina dell'art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario è esperibile non solo per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, ma anche per dare attuazione alle sentenze immediatamente esecutive previste dalla disciplina speciale.
- La sentenza tributaria che annulla, in tutto o in parte, l'atto impositivo impone all'amministrazione di conformarsi immediatamente al decisum, adottando gli atti consequenziali di sgravio o rimborso, senza attendere necessariamente il giudicato.
- In sede di legittimità non è censurabile una motivazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, poiché non integra ratio decidendi e non incide sul dispositivo; l'impugnazione di tale argomentazione è quindi priva di interesse.
- Quando la decisione di merito si fonda su una sola autonoma ratio e le altre considerazioni sono meramente accessorie, il ricorso va scrutinato solo rispetto alla ratio effettivamente decisiva.
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