Sentenza n. 2392/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della Soprintendenza sul parere di compatibilità paesaggistica relativo a un'istanza di terzo condono edilizio, con ordine di rimessione in pristino, nonché successivo diniego del Comune di Lipari dell'istanza di condono
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego paesaggistico del 15 febbraio 2023, adottato in relazione a un'istanza di condono presentata nel 2004 per un corpo di fabbrica di circa 36 mq ricavato dalla trasformazione di una tettoia, nonché, con motivi aggiunti, il successivo diniego comunale del condono e l'ordine di rimessione in pristino. Hanno dedotto: difetto di motivazione del diniego, condonabilità delle opere sul presupposto che l'area sarebbe soggetta a un vincolo paesaggistico relativo e non a inedificabilità assoluta, violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e, con memoria successiva, illegittimo esercizio dei poteri repressivi regionali. La censura introdotta con la memoria del 29 maggio 2026 è stata dichiarata inammissibile perché non giustificata dalla sopravvenuta conoscenza di atti o documenti e quindi tardiva. Nel merito, i ricorrenti hanno sostenuto che la disciplina siciliana avrebbe consentito il condono per opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, richiamando anche precedenti giurisprudenziali anteriori alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25-bis della l.r. 16/2016.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ricostruito la disciplina del terzo condono, rilevando che l'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 269/2003 rende non sanabili le opere realizzate, prima dell'imposizione del vincolo, su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici quando le opere siano abusive e non conformi agli strumenti urbanistici; la disciplina opera anche per i vincoli relativi e non soltanto per quelli di inedificabilità assoluta. In Sicilia, l'art. 24 della l.r. 15/2004 ha recepito integralmente la disciplina statale del terzo condono. L'art. 25-bis della l.r. 16/2016, introdotto dalla l.r. 19/2021 e volto ad ammettere il condono per vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 252/2022; pertanto, ha riacquistato piena operatività l'art. 24 della l.r. 15/2004 e trova applicazione la disciplina statale più restrittiva. Nel caso concreto, il vincolo paesaggistico gravava sull'intero territorio comunale di Lipari sin dal 1966, dunque era anteriore alla realizzazione delle opere, che i ricorrenti avevano indicato come eseguite nel 1995. Inoltre, le opere erano riconducibili alla tipologia n. 1 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003, relativa a opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi alla disciplina urbanistica, tipologia esclusa dal terzo condono. L'anteriorità del vincolo e la natura dell'abuso rendevano quindi vincolato il diniego, senza necessità di una ulteriore valutazione dell'impatto concreto dell'opera sui valori paesaggistici. Sono state respinte anche le censure di manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e lesione dell'affidamento, poiché il potere esercitato era vincolato e l'abuso edilizio ha natura oggettiva; la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e il tempo trascorso non incidono sulla condonabilità. Il vizio relativo all'omesso preavviso di rigetto è stato ritenuto non invalidante, perché, trattandosi di procedimento vincolato, i ricorrenti non avrebbero potuto apportare elementi idonei a modificare l'esito. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 32 l. 47/1985
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo è necessario per la sanatoria delle opere vincolate, salvo le ipotesi di insanabilità previste dall'art. 33.
art. 33 l. 47/1985
Le opere di cui all’art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse.
Disciplina le ipotesi di insanabilità derivanti da vincoli anteriori che comportino inedificabilità.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora [...] siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti [...] a tutela [...] dei beni ambientali e paesistici [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Nel terzo condono l'anteriorità del vincolo paesaggistico è ostativa alla sanatoria anche se il vincolo è relativo, quando ricorrano anche l'abusività e la non conformità urbanistica dell'opera.
art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004
È consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
La norma regionale recepisce integralmente la disciplina statale del terzo condono, compresi i limiti sostanziali alla sanatoria.
art. 25-bis l.r. Sicilia n. 16/2016, introdotto dalla l.r. Sicilia n. 19/2021
Resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta.
La disposizione, qualificata dalla Corte costituzionale come innovativa e non meramente interpretativa, è stata dichiarata illegittima costituzionalmente e non può essere applicata.
art. 43, comma 1, c.p.a.
L'introduzione di nuovi motivi è ammessa soltanto quando la relativa doglianza trovi giustificazione nella sopravvenuta conoscenza di atti o documenti non conoscibili al momento del ricorso introduttivo.
I nuovi motivi devono essere proposti con motivi aggiunti e giustificati dalla conoscenza sopravvenuta di atti o documenti; una memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omissione del preavviso di rigetto non determina l'annullamento quando il procedimento è vincolato e il privato non avrebbe potuto introdurre elementi idonei a modificare il contenuto della decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio di partecipazione non comporta l'annullabilità dell'atto vincolato quando sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 97 Cost.
La circolare amministrativa che si limita a ribadire la disciplina vigente e l'interpretazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale non viola il principio di buon andamento.
sentenza Corte costituzionale n. 252/2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale siciliana che ampliava il terzo condono ai vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, riaffermando l'applicazione integrale dei limiti statali.
Massime di principio
- Nel terzo condono edilizio, la realizzazione dell'opera abusiva in area sottoposta a vincolo paesaggistico anteriormente alla sua esecuzione è ostativa alla sanatoria anche quando il vincolo abbia natura relativa, purché ricorrano altresì l'assenza o difformità del titolo edilizio e la non conformità dell'opera alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici.
- In Sicilia, l'art. 24 della l.r. 15/2004 recepisce integralmente l'art. 32 del d.l. 269/2003; dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25-bis della l.r. 16/2016, non è ammissibile il terzo condono per opere realizzate in aree soggette a vincoli paesaggistici anteriori, anche se tali vincoli non comportano inedificabilità assoluta.
- Quando l'anteriorità del vincolo e la riconducibilità dell'intervento a una tipologia di abuso esclusa dal terzo condono rendono la preclusione alla sanatoria assoluta, il parere dell'autorità paesaggistica ha natura vincolata e non è necessaria un'ulteriore valutazione discrezionale dell'impatto concreto dell'opera sui valori paesaggistici.
- Nel procedimento vincolato di condono edilizio, l'omesso preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del provvedimento quando il privato non avrebbe potuto apportare elementi istruttori idonei a determinare un esito diverso.
- I nuovi motivi di ricorso possono essere introdotti ai sensi dell'art. 43 c.p.a. soltanto se collegati alla sopravvenuta conoscenza di atti o documenti non conoscibili al momento del ricorso introduttivo; una memoria difensiva non può ampliare autonomamente il thema decidendum.
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