Cassazione Penale, Ordinanza n. 00494/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per cessione di pasticche contenenti sostanza stupefacente del tipo "subuxone" al figlio detenuto. Il primo motivo denunciava vizi di motivazione e violazione di legge per l'assenza di una consulenza tossicologica sulle pasticche, la mancata esecuzione del narcotest e l'asserita inaffidabilità della prova indiziaria fondata sulla deposizione dell'operante di polizia giudiziaria, sostenendo che non fosse dimostrata la reale tossicità o natura stupefacente delle compresse. Il secondo motivo lamentava che la condanna si fondasse solo sul rinvenimento di un blister compatibile nell'autovettura dell'imputato, senza valorizzare il fatto che egli facesse uso abituale di stupefacenti e che la buprenorfina sia usata come alternativa terapeutica al metadone, nonché deduceva in modo promiscuo violazione di legge e plurimi vizi motivazionali. Il terzo motivo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante e la sproporzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo delle censure già proposte in primo grado e in appello, non confrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato l'affermazione di responsabilità su un complesso di indizi ritenuti convergenti. Ha dichiarato il secondo motivo aspecifico e generico perché cumulava in modo indistinto i diversi vizi di motivazione e, comunque, riproponeva la medesima doglianza già esaminata. Ha giudicato inammissibile anche il terzo motivo perché il giudizio sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, qui non ravvisati; inoltre ha rilevato che il diniego della prevalenza delle generiche non incideva sulla determinazione della pena in modo censurabile in cassazione. Conseguentemente ha confermato gli effetti della condanna e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato quale base della condanna per la cessione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità
art. 80, d.P.R. 309/1990
richiamato quale circostanza aggravante contestata e oggetto di giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche
art. 606 c.p.p.
indica i vizi dedotti in cassazione; la Corte ribadisce che i motivi devono essere specifici e non possono cumulare in modo indistinto i diversi vizi di motivazione
art. 125, comma 3, c.p.p.
evocato dalla difesa come parametro della sufficienza/motivazione della sentenza
art. 192 c.p.p.
richiamato in relazione alla valutazione della prova indiziaria e alla sua attendibilità
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito; il loro diniego, quando la pena sia sopra il minimo edittale, non integra di regola violazione di legge o vizio motivazionale
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena e di valutazione degli elementi rilevanti per il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche
art. 133-bis c.p.
richiamato dal ricorrente in tema di trattamento sanzionatorio
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, prevede condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
art. 606, comma 3, c.p.p.
richiamato per la sanzione di inammissibilità dei motivi diversi da quelli consentiti dalla legge
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
- La deduzione congiunta e indistinta di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, senza indicare per ciascun profilo i relativi passaggi della sentenza, viola il requisito di specificità del ricorso e rende l'impugnazione aspecifica.
- La valutazione della prova indiziaria è censurabile in cassazione solo se la motivazione non si confronta con gli indizi valorizzati dal giudice di merito o se il ragionamento è manifestamente illogico; non è consentito sostituire alla ricostruzione della sentenza una diversa lettura dei fatti.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
- Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche non integra di per sé vizio di legittimità quando la pena sia determinata al di sopra del minimo edittale e la decisione sia sorretta da motivazione non illogica.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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