Cassazione Penale, Sentenza n. 32315/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 517 c.p., per avere i giudici ritenuto idonei a ingannare i segni distintivi apposti sugli apparecchi nonostante, secondo il ricorrente, si trattasse di mera imitazione rudimentale (adesivi) sellata in un mercatino e a basso prezzo, e dunque priva del requisito dell'attitudine ingannatoria rispetto al consumatore medio; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso il modico valore della merce, il numero ridotto degli apparecchi, l'assenza di mezzi sofisticati, la risalente recidiva e il comportamento processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito: sussiste il reato di vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.), e la mera imitazione dei marchi, se idonea a creare confusione nel consumatore mediamente diligente, è sufficiente ai fini del reato anche senza la riproduzione integrale richiesta per l'art. 474 c.p. Quanto alla particolare tenuità, è stata esclusa perché il valore non ritenuto esiguo (i beni erano stati acquistati per 600 euro e potevano procurare proventi superiori). Confermata la condanna di primo grado (tre mesi di reclusione e 600 euro di multa, con sospensione condizionale).
Norme richiamate
art. 517 cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che per la configurazione del reato è sufficiente la mera imitazione del marchio se idonea a creare confusione nel consumatore mediamente diligente; non è necessaria la prova della concreta induzione in errore dell'acquirente.
art. 474 cod. pen.
Richiede una riproduzione degli elementi essenziali del marchio nella loro interezza per integrare il reato di contraffazione; la Corte distingue questa fattispecie dall'ipotesi di mera imitazione punita dall'art. 517.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata riconosciuta: il giudice di merito può escluderla quando il valore e la prevedibile capacità di profitto non risultino esigui, tenuto conto del contesto fattuale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiami all'articolazione dei motivi di cassazione per vizio di motivazione e per violazione di legge; la Corte valuta tali censure alla luce della sua giurisprudenza e delle risultanze di merito, dichiarandole infondate quando la valutazione probatoria non è manifestamente illogica.
Massime di principio
- Per il reato previsto dall'art. 517 c.p. è sufficiente la mera imitazione del marchio se questa è idonea a creare confusione nel consumatore mediamente diligente; non serve dimostrare che l'acquirente concreto sia effettivamente stato indotto in errore.
- La contraffazione aggravata (art. 474 c.p.) richiede una riproduzione degli elementi essenziali del marchio nella loro interezza; differenziare tra contraffazione e semplice imitazione è cruciale per la qualificazione giuridica del fatto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non opera automaticamente per il basso valore economico: il giudice valuta globalmente valore, numero dei beni, modalità e prevedibile profitto; se il valore non è esiguo o il profitto prevedibile è significativo la causa può essere esclusa.
- Le valutazioni di fatto svolte da tribunale e corte d'appello (anche a seguito di esame diretto dei corpi di reato e dichiarazioni di terzi) godono di ampia tutela in Cassazione e sono sindacabili solo se manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Elementi probatori materiale (segnali apposti, confezioni, esame diretto dei beni) e dichiarazioni di venditori o terzi possono rafforzare la valutazione dell'idoneità ingannatoria anche quando l'imitazione è 'rudimentale'.
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