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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28962/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2009, con cui l'Ufficio, applicando una percentuale di ricarico sulla merce venduta e uno studio di settore, aveva rettificato il reddito dichiarato da Euro 15.319,00 a Euro 445.493,00, recuperando Irpef, Iva e Irap. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'Amministrazione non avesse spiegato le ragioni dell'enorme differenza tra il reddito accertato per il 2009 e quelli emergenti da definizioni agevolate relative ad anni vicini. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione; secondo, violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che, in presenza di accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici e di contabilità formalmente regolare, gravava sul contribuente l'onere di provare circostanze idonee a giustificare un reddito inferiore, e che la CTR aveva erroneamente preteso dall'Ufficio la prova delle ragioni del disallineamento senza considerare lo scarto tra ricarico dichiarato e ricarico risultante dallo studio di settore.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente perché la sentenza esprimeva comunque le ragioni della decisione, ma ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui, nell'accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici e su percentuali di ricarico, è il contribuente a dover allegare e provare i fatti idonei a spiegare lo scostamento rispetto al parametro normale. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme alle norme processuali a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    invocato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare il vizio di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al contenuto della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato a fondamento dell'accertamento analitico-induttivo del reddito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla procedura camerale

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    citato, con la relativa conversione, per spiegare il ridotto sindacato di legittimità sulla motivazione

  • L. n. 134/2012

    citata come legge di conversione del d.l. n. 83/2012

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia affetta da anomalie radicali tali da renderla inesistente sul piano giuridico; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisibile se il giudice ha comunque esposto il percorso logico della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare il semplice difetto di sufficienza motivazionale.
  • In tema di accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici e su percentuali di ricarico, la contabilità formalmente regolare non esonera il contribuente dall'onere di allegare e provare fatti specifici idonei a giustificare lo scostamento rispetto ai parametri ordinari.
  • Le percentuali di ricarico costituiscono un elemento presuntivo riferibile all'annualità accertata e, secondo criteri di razionalità e prudenza, possono essere utilizzate anche per raffronti con annualità vicine; spetta al contribuente dimostrare mutamenti del mercato o dell'attività che spieghino percentuali diverse.
  • Quando l'Ufficio fonda la rettifica sul disallineamento tra ricarico dichiarato e ricarico desumibile da parametri di settore, il giudice tributario deve valutare tale scostamento e non può limitarsi a porre a carico dell'Amministrazione una generica prova delle ragioni dell'evidente differenza reddituale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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