Cassazione Civile, Ordinanza n. 17141/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una socia di una società ha agito contro la banca chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale, in particolare il danno biologico da asserita malattia depressiva, che avrebbe subito a seguito della revoca degli affidamenti e della proposizione di decreto ingiuntivo da parte dell’istituto di credito su un conto corrente intestato alla società. Secondo la ricorrente, la banca avrebbe illegittimamente addebitato al conto della società somme non dovute, creando un passivo poi rideterminato in misura inferiore all’esito di un giudizio. Ciò avrebbe impedito alla socia di utilizzare quel conto per alimentare un diverso conto cointestato con il coniuge, sul quale venivano addebitate le rate del mutuo ipotecario per l’abitazione familiare, con conseguente avvio dell’esecuzione immobiliare. La Corte d’appello aveva respinto la domanda rilevando: l’assenza di prova di un effettivo collegamento tra i due conti correnti; l’autonomia soggettiva dei titolari e dei contratti; il permanere della passività del conto societario anche dopo la rideterminazione del saldo; la mancanza di prova del travaso di risorse verso il conto cointestato; la natura extracontrattuale della pretesa risarcitoria e la mancata prova di dolo o colpa della banca; l’assorbimento delle censure medico-legali. In Cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per la pretesa non contestazione della banca; violazione degli artt. 1453, 1819, 1820 e 2909 c.c. per avere la Corte d’appello qualificato la responsabilità come extracontrattuale invece che da inadempimento; violazione degli artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c. invocando un contatto sociale e un dovere di diligenza professionale della banca; omesso esame di fatti decisivi circa l’anatocismo e l’illegittimità degli addebiti; violazione dell’art. 2043 c.c. e omesso esame in ordine alla prova documentale del danno biologico e del nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha innanzitutto rilevato che la procedibilità non era preclusa dalla mancata produzione, da parte della ricorrente, della copia notificata della sentenza impugnata, perché tale copia era stata prodotta dalla controricorrente. Nel merito, ha ritenuto inammissibili tutte le censure: quelle ex art. 360, n. 5, c.p.c. per l’applicazione dell’art. 348-ter c.p.c., essendo la sentenza d’appello conforme a quella di primo grado; il primo motivo per difetto di specificità e per l’insindacabilità in cassazione dell’apprezzamento di non contestazione; il secondo e il terzo motivo perché non colpivano la ratio decidendi principale, costituita dall’assenza di prova del collegamento tra il conto societario e il conto cointestato e dalla legittimità del recupero del credito su un conto comunque risultato passivo; il quarto perché comunque non incideva sulla ratio principale; il quinto perché investiva un profilo ritenuto assorbito, essendo stata esclusa in radice l’esistenza dell’an della pretesa risarcitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La dedotta non contestazione è apprezzamento riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica, e il motivo deve essere specifico e autosufficiente.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché non adeguatamente supportata dagli atti.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Le doglianze di omesso esame sono state dichiarate inammissibili in ragione dell’applicazione dell’art. 348-ter c.p.c., trattandosi di appello definito con doppia conforme.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale per le censure di violazione di legge, ma le violazioni dedotte non sono state ritenute idonee a scalfire la ratio decidendi.
art. 1453 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura contrattuale della responsabilità, ma non ritenuto pertinente alla decisione finale.
art. 1819 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre la pretesa al contratto di mutuo; la Corte non ha accolto la censura.
art. 1820 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto della dedotta responsabilità contrattuale; non ritenuto decisivo.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, senza che il motivo sia stato ritenuto idoneo a incrinare la decisione impugnata.
art. 1218 c.c.
Richiamato per sostenere una responsabilità da inadempimento della banca; la Corte non ha esaminato il profilo come decisivo, essendo mancata prova del collegamento tra i rapporti bancari e della base causale della pretesa.
art. 1176, comma 2, c.c.
Invocato per affermare un dovere di diligenza professionale della banca; la censura è stata respinta/inammissibile perché non colpiva la ratio principale.
art. 2043 c.c.
Richiamato per fondare la pretesa risarcitoria extracontrattuale; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura, anche perché le questioni sul danno erano assorbite dall’esclusione dell’an della responsabilità.
art. 348-ter c.p.c.
Applicato per escludere l’ammissibilità delle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.
art. 366 c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito di specificità del ricorso per cassazione, non soddisfatto nel primo motivo.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma sul rito camerale della trattazione in Cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale accelerato in Cassazione.
art. 325 c.p.c.
Usato come riferimento al termine di impugnazione breve nel ragionamento sulla procedibilità del ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
L. 7 marzo 1996, n. 108
Richiamata nel motivo di ricorso per sostenere l’illegittimità di interessi superiori al tasso soglia.
art. 644 c.p.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta usura/illegittimità degli interessi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili quando la sentenza impugnata è resa in appello in regime di doppia conforme, salvo che il ricorrente individui specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La denuncia di non contestazione ex art. 115 c.p.c. richiede una rigorosa specificità, con riproduzione essenziale degli atti rilevanti; la valutazione della sussistenza della non contestazione resta, di regola, riservata al giudice di merito.
- In cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata: se la decisione poggia su più ragioni autonome e una di esse resta non aggredita, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- L’autonomia soggettiva e contrattuale di due rapporti di conto corrente impedisce di presumere automaticamente che il saldo dell’uno si rifletta sull’altro; chi deduce un collegamento tra i rapporti deve provarne in modo concreto l’effettiva operatività e il nesso causale rispetto al danno lamentato.
- Quando la domanda risarcitoria è fondata sull’assunto che il patrimonio sociale sia liberamente utilizzabile dal socio per esigenze personali, la pretesa è giuridicamente fragile, poiché il patrimonio della società non appartiene ai soci e assolve alla funzione di garanzia dei creditori sociali.
- Se la domanda di risarcimento è stata ritenuta infondata in radice per difetto dell’an della responsabilità, le questioni sulla prova del danno o sulla sua quantificazione restano assorbite e non sono utilmente scrutinabili in cassazione.
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