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Sentenza

Sentenza n. 9361/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previe misure cautelari - del Decreto della Regione Molise – Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario n. 40 del 15/12/2022, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e del relativo allegato denominato “Documento istruttorio” (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: - l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); - la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise 6 dicembre 2022, n. 1446, richiamata nella Delibera di Ripiano, con la quale sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché la nota della Regione prot. n. 15109/2023 del 23/01/2023 a firma del Direttore del “Servizio Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all'estero. Indennizzi” della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise.

Giustizia amministrativa202304156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di definizione dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e degli obblighi di compartecipazione delle aziende private mediante il meccanismo del payback, inclusi il decreto regionale di ripiano, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le relative linee guida

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato gli atti statali e regionali che hanno disciplinato il payback sui dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018. Ha dedotto censure riferite sia all'illegittimità delle norme primarie regolatrici della materia sia a vizi propri dei provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto la possibilità di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente circa l'integrale versamento della quota ridotta del 25 per cento rendesse palese il venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio. Non ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere ex lege, poiché non risultavano eseguiti gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome, consistenti nell'accertamento e nella comunicazione dell'avvenuto versamento alla segreteria del TAR. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]

    La disposizione consente di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento; prevede inoltre, al ricorrere degli adempimenti regionali di accertamento e comunicazione, la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato quale disposizione che disciplina gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto del meccanismo di payback.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali relativi agli importi di payback e degli effetti previsti dalla novella del 2025.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamato dalla novella quale ulteriore disposizione concernente gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione da remoto della camera di consiglio e all'avviso dato dal Presidente sulla possibile definizione in rito.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta, il versamento effettuato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti presupposti e applicativi.
  • La cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge per i giudizi pendenti presuppone il compimento degli specifici adempimenti amministrativi e comunicativi stabiliti dalla disposizione sopravvenuta; in mancanza di tali adempimenti, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'accertamento del venir meno dell'interesse alla decisione consente di definire il giudizio in rito, con assorbimento delle censure di merito e senza esame della legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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