Sentenza n. 1646/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tar per il Veneto (Sezione quarta) n. 2585 del 2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato parzialmente una cartella di pagamento per prelievo supplementare sul latte, limitatamente alle campagne 2002/03 e 2007/08
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il produttore agricolo aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 129.476,96 emessa da ADER per prelievi supplementari relativi alle campagne lattiero-casearie 2002/03, 2006/07 e 2007/08. Il TAR Veneto aveva annullato la cartella per le annualità 2002/03 e 2007/08, mantenendola per il 2006/07. AGEA e ADER appellavano la sentenza limitatamente all'annualità 2002/03, sostenendo che il TAR avesse erroneamente attribuito rilievo a una sentenza del Tribunale di Crema pronunciata in un giudizio cui il produttore non aveva partecipato. Le amministrazioni deducevano inoltre che il produttore aveva autonomamente impugnato il prelievo davanti al TAR Lazio e che tale ricorso era stato respinto con sentenza passata in giudicato, poi confermata in appello. L'appellato eccepiva la tardività della deduzione relativa al giudicato, l'inammissibilità della produzione documentale in appello, l'infondatezza dell'impugnazione e l'illegittimità della riscossione di debiti asseritamente annullati. Riproponeva altresì, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., le censure di primo grado non accolte, relative alla mancata notificazione dell'atto di accertamento, alla carenza di motivazione sui recuperi PAC, all'errata imputazione dei pagamenti, alla duplicazione del ruolo, alla quantificazione degli interessi e alla mancata sottoscrizione della cartella.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado con riferimento alla cartella relativa alla campagna 2002/03. Ha ritenuto ammissibile la produzione in appello delle pronunce giudiziali inter partes indispensabili per evitare contrasto tra giudicati, nonostante il divieto generale di nuovi documenti previsto dall'art. 104, comma 2, c.p.a. L'eccezione di giudicato può essere rilevata in ogni stato e grado, anche d'ufficio, non essendo soggetta alle ordinarie preclusioni processuali. Nel merito, il giudicato sfavorevole formatosi sul ricorso autonomamente proposto dal produttore prevale sulla precedente pronuncia del Tribunale di Crema, anche in applicazione del criterio temporale secondo cui, in caso di giudicati contrastanti, prevale il secondo, salvo revocazione. È stata respinta la tesi secondo cui l'annullamento del debito relativo alla campagna 2007/08 avrebbe travolto l'intera cartella: quando la cartella cumula crediti fondati su titoli autonomi, l'annullamento di uno solo comporta esclusivamente l'annullamento parziale dell'atto. Sono state inoltre respinte le censure riproposte dall'appellato. È stata ritenuta sufficiente la comunicazione degli importi ai primi acquirenti, gravati dell'obbligo di informare i produttori; generica e non provata la contestazione sui recuperi PAC, gravando sul produttore l'onere di dimostrare l'erroneità della compensazione; inapplicabile l'art. 1194 c.c. alla compensazione; non duplicativa l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti e la successiva iscrizione a ruolo; adeguata la motivazione della cartella sugli interessi, con indicazione dei periodi, tassi e importi; valida la notificazione via PEC della cartella elettronica anche in assenza della sottoscrizione cartacea. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
Il divieto di nuove produzioni in appello non impedisce il deposito di pronunce giudiziali inter partes indispensabili per evitare contrasti tra giudicati.
art. 101 c.p.a.
Consente all'appellato di riproporre in appello i motivi non esaminati o non accolti dal giudice di primo grado; nel caso concreto le censure riproposte sono state esaminate e respinte.
art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa; la pronuncia resa nel giudizio relativo al produttore costituiva il giudicato rilevante nei suoi confronti.
art. 1306 c.c.
la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori
La facoltà del coobbligato di avvalersi del giudicato favorevole altrui incontra il limite della definitiva conclusione sfavorevole del giudizio autonomamente instaurato dal medesimo coobbligato.
art. 8-ter l. n. 33/2009
L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo, senza comportare una doppia riscossione del medesimo debito.
art. 8-quater l. n. 33/2009
La disciplina del Registro nazionale dei debiti non determina, per il solo fatto della successiva iscrizione a ruolo, una duplicazione sostanziale della pretesa.
art. 1194 c.c.
il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi
La regola riguarda l'imputazione di un pagamento e non si applica quando l'obbligazione si estingue mediante compensazione.
art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
La cartella deve consentire la comprensione degli interessi richiesti attraverso l'indicazione dei periodi e dei tassi applicati; nel caso concreto tali elementi erano sufficienti.
art. 1283 c.c.
Il divieto di anatocismo è stato ritenuto non violato in assenza di una prova concreta del calcolo di interessi su interessi.
art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
La censura sulla mancata sottoscrizione della cartella è stata respinta, ritenendosi valida la notificazione via PEC della cartella in formato elettronico.
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
Non impone l'annullamento integrale di una cartella che cumuli crediti autonomi quando soltanto uno dei titoli sia venuto meno.
Massime di principio
- L'eccezione di giudicato esterno, necessaria a evitare contrasti tra decisioni definitive, non è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali e può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.
- Il divieto di nuove produzioni documentali in appello non opera per le pronunce giurisdizionali inter partes indispensabili alla decisione e alla prevenzione di un contrasto tra giudicati, anche quando la parte avrebbe potuto produrle in primo grado.
- In presenza di due giudicati contrastanti sulla medesima questione, prevale il giudicato successivo, purché non sia stato sottoposto a revocazione.
- Il coobbligato solidale che abbia autonomamente impugnato l'atto impositivo non può avvalersi del giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso da altro coobbligato quando il proprio giudizio si sia definitivamente concluso con una pronuncia sfavorevole.
- Quando una cartella di pagamento cumula crediti fondati su titoli autonomi, l'annullamento giudiziale di uno soltanto dei titoli comporta l'annullamento parziale della cartella, non il suo annullamento integrale.
- L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti equiparata all'iscrizione a ruolo non comporta, di per sé, una doppia riscossione; inoltre, la contestazione dell'erroneità delle compensazioni PAC grava sul produttore che la deduce e deve essere specificamente provata.
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