Sentenza n. 2000/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale presentata il 27 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza con cui aveva chiesto al Comune di Palermo e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo la rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale relativo al figlio minorenne, riconosciuto disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Ha chiesto inoltre che le amministrazioni fossero ordinate a provvedere espressamente, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Le amministrazioni, ritualmente intimate, non si sono costituite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che l’art. 2 della legge n. 241/1990 imponesse alle amministrazioni di concludere il procedimento avviato su istanza di parte mediante un provvedimento espresso entro trenta giorni. Poiché tale termine era decorso senza l’adozione di alcun provvedimento, il Collegio ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento. Ha ordinato alle amministrazioni resistenti di provvedere con atto espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato fin d’ora commissario ad acta il dirigente generale pro tempore dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente, autorizzato a subentrare alle amministrazioni, anche mediante delega, e a provvedere entro i successivi sessanta giorni. Il TAR ha posto solidalmente a carico delle amministrazioni le spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione telematica della sentenza alla Corte dei conti di Palermo al passaggio in giudicato e impartito indicazioni sulle modalità di deposito telematico degli atti da parte del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La P.A. è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi incardinati su istanza di parte mercé l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di giorni trenta dall’inoltro dell’istanza medesima.
La disposizione impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine indicato; la sua inosservanza integra silenzio-inadempimento.
art. 31 c.p.a.
Decorso il termine per la conclusione di un procedimento amministrativo e comunque entro un anno dalla scadenza del medesimo, chi vi ha interesse può domandare al Tribunale di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
Consente all’interessato di agire per l’accertamento dell’obbligo di provvedere quando sia inutilmente decorso il termine procedimentale, nel rispetto del termine annuale.
art. 117 c.p.a.
Decorso il termine per la conclusione di un procedimento amministrativo e comunque entro un anno dalla scadenza del medesimo, chi vi ha interesse può domandare al Tribunale di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
Disciplina il rito speciale contro il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di disabilità grave del beneficiario costituisce il presupposto fattuale dell’istanza di rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale.
art. 71 d.P.R. 115/2002
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Quando un procedimento amministrativo è avviato su istanza di parte, l’amministrazione ha l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990; il decorso infruttuoso del termine integra silenzio-inadempimento.
- L’azione contro il silenzio è tempestiva se proposta dopo la scadenza del termine per provvedere e comunque entro un anno dalla scadenza, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato, senza sostituirsi ad essa nella valutazione amministrativa spettante.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a subentrare all’amministrazione in caso di ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine giudiziale.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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