Cassazione Penale, Sentenza n. 23728/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto per uno degli imputati la continuazione con altra sentenza e, per gli altri, aveva confermato le condanne per associazione per delinquere e per indebite compensazioni fiscali/tributarie. I ricorsi in cassazione erano distinti. Mauro lamentava mancanza o contraddittorieta' della motivazione sulla sua partecipazione all'associazione per delinquere, sostenendo di essere stato una mera "testa di legno", privo di autonomia operativa e di reale affectio societatis. Bianchi deduceva travisamento della prova, vizio di motivazione e violazione di norme processuali, contestando la ricostruzione del suo ruolo nella societa', la prova del dolo, la sua individuazione quale amministratore e la qualificazione della sua condotta come quantomeno colposa. Baretti denunciava mancanza e contraddittorieta' della motivazione, affermando di avere ricoperto per breve tempo una carica meramente formale e di non avere consapevolezza dell'illecito, oltre a censurare la pena per scostamento dal minimo edittale. Conte deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, lamentando che la responsabilita' fosse stata affermata sulla base di elementi formali e non fattuali; contestava inoltre il trattamento sanzionatorio e la scelta del reato piu' grave ai fini della continuazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente considerato l'asserita minore gravita' del capo in esame e la diversa intensita' del dolo rispetto all'altro procedimento riunito in continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le censure si risolvessero, in sostanza, nella richiesta di una rivalutazione del merito e della prova, estranea al giudizio di legittimita'. Per Mauro, la motivazione della sentenza di appello sulla partecipazione all'associazione era stata ritenuta logica e sorretta da plurimi elementi oggettivi. Per Baretti e Bianchi, la Corte ha rilevato che i ricorsi non si confrontavano con la motivazione di doppia conforme e proponevano una lettura alternativa dei fatti, non consentita in cassazione; per entrambi ha inoltre ritenuto generiche le doglianze sulla pena. Per Conte, sono state giudicate generiche e infondate le censure sul dolo, sulla pena e sulla individuazione del reato piu' grave, essendo la motivazione di merito fondata su elementi unitariamente valutati e non viziata da manifesta illogicita'. Alla declaratoria di inammissibilita' sono seguite le spese processuali, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e la condanna alla rifusione delle spese di parte civile in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Richiamato come base del reato associativo contestato ad alcuni imputati; la Corte considera la partecipazione al sodalizio accertata sulla base di plurimi indici fattuali e dell'affectio societatis.
artt. 110 c.p. e 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamati per i delitti di indebita compensazione contestati a tutti o alla maggior parte degli imputati; la Corte valorizza elementi oggettivi e soggettivi per affermare almeno il dolo eventuale.
art. 606 c.p.p.
Indica i limiti del sindacato di legittimita', circoscritto a mancanza, manifesta illogicita' o contraddittorieta' della motivazione, e non alla rivalutazione del materiale probatorio.
artt. 530, 533 e 592 c.p.p.
Evocati dal ricorrente Bianchi a sostegno delle censure sulla prova e sulla decisione, ma ritenuti non incidenti perche' le doglianze miravano in realta' a una nuova valutazione del merito.
art. 40, comma 2, c.p.
Richiamato dal ricorrente Conte, ma la Corte osserva che la responsabilita' e' stata affermata non per responsabilita' omissiva impropria, bensì attraverso la valutazione del dolo eventuale in relazione alla condotta di concorso nell'indebita compensazione.
art. 444 c.p.p.
Citato con riferimento alla sentenza di patteggiamento del Tribunale di Ancona, rilevante per la continuazione e per l'individuazione del reato piu' grave.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili, perche' il controllo di legittimita' non consente una nuova valutazione del merito.
- La motivazione di una sentenza di doppia conforme e' censurabile in cassazione solo se sono dedotti e dimostrati specifici vizi di mancanza, manifesta illogicita' o contraddittorieta'; non basta contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La partecipazione a un'associazione per delinquere puo' essere desunta da una pluralita' di indici fattuali convergenti, purché valutati unitariamente e sorretti da motivazione logica, idonei a evidenziare la consapevole adesione al programma criminoso.
- In materia di concorso in indebita compensazione, la consapevolezza dell'illecito puo' essere desunta da elementi oggettivi del ruolo societario, dalla durata dell'incarico, dai rapporti con i coimputati, dall'uso di strumenti riservati e dalla permanenza in posizioni apicali o di controllo, potendo integrare il dolo almeno nella forma eventuale.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando siano generiche o non accompagnate da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata, specie se tali questioni non siano state specificamente devolute nei gradi di merito.
- Ai fini della continuazione, la determinazione del reato piu' grave puo' essere sostenuta anche valorizzando la maggiore intensita' del dolo e la perseveranza nelle condotte illecite, se la motivazione del giudice di merito appare coerente e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilita' del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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