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Sentenza

Sentenza del 05/07/2021 n. 3356 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha contestato la legittimità della detrazione di IVA/tributi operata dal contribuente sostenendo che le fatture riguardavano operazioni inesistenti. La questione centrale è quale parte abbia l'onere di provare l'effettiva inesistenza delle operazioni fatturate e quali elementi (anche indiziari) debbano essere indicati dall'Amministrazione per fondare la contestazione.

La decisione

La Corte ha stabilito che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova che le operazioni fatturate non sono mai state poste in essere. L'Ufficio deve indicare gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione; mere affermazioni generiche o valutazioni non motivate non sono sufficienti. In assenza di prove/idonei indizi specifici forniti dall'Amministrazione, la pretesa sanzionatoria/recupero tributario non può essere mantenuta e prevale la posizione del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Secondo l'art. 2697 c.c. l'onere della prova spetta a chi vuol far valere un diritto; applicato al caso tributario, la Corte interpreta che l'Amministrazione, che contesta l'esistenza di operazioni fatturate, deve provare la loro inesistenza

  • Cass. n. 11873/2018

    Cassazione civile, ordinanza n. 11873 del 2018

    La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'Ufficio deve indicare e motivare gli elementi e gli indizi che sostengono l'accusa di fatture per operazioni inesistenti; in mancanza di tale onere probatorio la pretesa erariale non può essere confermata

Massime di principio

  • L'onere di provare l'inesistenza di operazioni fatturate spetta all'Amministrazione finanziaria: essa deve formulare una contestazione motivata indicando elementi di fatto (anche indiziari) che giustifichino il dubbio sull'effettiva prestazione
  • Mere affermazioni generiche o sospetti non specificati non bastano: l'atto impositivo deve contenere l'indicazione dei fatti e degli indizi che giustificano la disconoscenza delle fatture
  • Se l'Amministrazione fornisce indizi concreti, incombe poi sul contribuente l'onere di fornire elementi contrari o spiegazioni che neutralizzino gli indizi (es. documenti di consegna, corrispondenza, ordini, pagamenti tracciabili)
  • La valutazione è di tipo civilistico (art. 2697 c.c.): la prova si basa sulla preponderanza degli elementi; non è necessaria la prova oltre ogni ragionevole dubbio come nel penale
  • Per l'Ufficio sono utili indizi quali: assenza di contatti commerciali documentabili, incongruenze formali nelle fatture, mancanza di documentazione accessoria (DDT, contratti), anomalie nei flussi finanziari; tali elementi devono però essere esplicitati nell'atto
  • In fase processuale il giudice valuta sia la qualità degli indizi addotti dall'Amministrazione sia la capacità del contribuente di fornire prove contrarie; decisioni favorevoli al contribuente sono possibili in mancanza di prova specifica dell'inesistenza

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