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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18520/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Una società cessionaria di un portafoglio di crediti bancari, acquistati in blocco da un istituto di credito ai sensi dell'art. 58 T.U.B., aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per un credito derivante da rapporti di mutuo e conto corrente, garantito da ipoteca e pegno. La domanda era stata presentata oltre il termine annuale previsto per l'insinuazione ultratardiva. Il giudice delegato l'aveva rigettata ritenendo che il ritardo fosse imputabile alla negligenza della banca cedente; il tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., aveva invece accolto l'opposizione, valorizzando il fatto che la cedente aveva informato la cessionaria del fallimento solo molto tempo dopo la comunicazione ex art. 92 l. fall. e che la cessionaria, divenuta parte processuale solo al momento della comunicazione della cessione, aveva presentato domanda pochi giorni dopo, senza poter completare tempestivamente il controllo su tutte le posizioni acquisite. Il fallimento ha ricorso per cassazione deducendo: (i) violazione degli artt. 111 c.p.c., 101 e 115 l. fall. e 2741 c.c., per avere il tribunale erroneamente considerato la cessionaria titolare di un diritto autonomo, mentre essa sarebbe subentrata nella stessa posizione sostanziale e processuale della cedente, soggetta alle medesime decadenze; (ii) violazione dell'art. 101, comma 4, l. fall., per omessa verifica della causa non imputabile del ritardo, che deve dipendere da un fattore estraneo alla volontà della parte e integrare un'impossibilità assoluta, non una mera difficoltà organizzativa o di controllo documentale. Il terzo motivo, relativo all'omesso esame della comunicazione ex art. 92 l. fall. alla banca cedente, è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato il decreto del Tribunale di Massa e ha rinviato la causa al medesimo tribunale in diversa composizione anche per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha affermato che, nella cessione in blocco di crediti bancari, il cessionario succede a titolo particolare nella stessa posizione sostanziale e processuale del cedente e non può beneficiare di un nuovo termine o di una valutazione del ritardo sganciata dal comportamento del dante causa; inoltre, per l'ammissione ultratardiva al passivo, la parte deve provare una causa non imputabile intesa come impossibilità assoluta derivante da fattore esterno, non una semplice difficoltà di verifica della documentazione.

Norme richiamate

  • art. 58 T.U.B.

    La cessione in blocco di rapporti giuridici bancari determina il subentro del cessionario nei medesimi rapporti obbligatori ed è una cessione a titolo derivativo, con identità del diritto trasferito rispetto a quello del cedente.

  • art. 98 l. fall.

    Disciplina l'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione.

  • art. 92 l. fall.

    La comunicazione del curatore al creditore rileva ai fini della conoscenza del fallimento e della decorrenza dei termini per l'insinuazione al passivo.

  • art. 101 l. fall.

    ultimo comma; comma 4; comma 1

    Per la domanda ultratardiva il creditore deve provare che il ritardo dipende da causa a lui non imputabile, cioè da un fattore esterno che integri impossibilità assoluta; la domanda va proposta entro un termine ragionevolmente contenuto dopo la cessazione dell'impedimento.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato come norma violata in relazione alla successione processuale del cessionario nella posizione del cedente.

  • art. 115 l. fall.

    Richiamato in relazione alla qualità processuale assunta dal cessionario per effetto della cessione del credito.

  • art. 2741 c.c.

    Richiamato a sostegno dell'idea che il cessionario non acquisisce un diritto diverso e autonomo, ma il medesimo credito del cedente.

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti bancari il cessionario subentra a titolo particolare nella stessa posizione sostanziale e processuale del cedente; ne consegue che il credito trasferito conserva la medesima identità giuridica e resta soggetto alle stesse decadenze e preclusioni già maturate o maturabili in capo al dante causa.
  • Ai fini dell'ammissione ultratardiva al passivo fallimentare, la "causa non imputabile" va intesa come fattore esterno alla volontà del creditore idoneo a determinare un'impossibilità assoluta di attivazione tempestiva, non come mera difficoltà organizzativa, istruttoria o di esame documentale.
  • La valutazione della non imputabilità del ritardo deve essere compiuta in modo unitario considerando anche il comportamento del cedente quando il cessionario è subentrato nella medesima posizione creditoria nel corso del termine decadenziale.
  • Il creditore che versi in una situazione di impedimento deve attivarsi entro un tempo ragionevolmente contenuto dopo la cessazione dell'impedimento, in coerenza con le esigenze di celerità e concentrazione della verifica del passivo.
  • La comunicazione del fallimento effettuata dal curatore al creditore originario produce effetti anche nei confronti del cessionario subentrato nel credito, senza che il mancato trasferimento immediato dell'informazione tra cedente e cessionario consenta di elidere il ritardo imputabile nella prospettiva dell'ammissione ultratardiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniCessione del credito
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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