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Sentenza

Sentenza n. 102/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione - del decreto emesso dalla Prefettura di Potenza prot. n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2025, notificato il successivo 23 di febbraio, recante il divieto di detenzione armi e munizioni.

Giustizia amministrativa202500166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto assoluto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di cessione entro 150 giorni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo violazione e falsa applicazione della disposizione, carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento della ricostruzione fattuale, erronea valutazione della propria inaffidabilità e difetto di proporzionalità. Ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato su un unico diverbio verbale familiare, non sufficiente a dimostrare l'incapacità di abusare delle armi. Dagli atti risultava tuttavia che, durante un intervento dei Carabinieri presso l'abitazione del ricorrente per una lite familiare, entrambi i coniugi avevano confermato il diverbio; la coniuge aveva manifestato l'impossibilità di proseguire la convivenza, riferito una situazione di conflittualità e contestato al ricorrente l'abuso di alcolici. La conflittualità era proseguita anche alla presenza dei militari, che avevano ritirato cautelativamente le armi lunghe detenute dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 39 T.U.L.P.S. attribuisca al Prefetto un'ampia discrezionalità preventiva nel vietare la detenzione di armi a chi sia ritenuto capace di abusarne. Il giudizio richiesto non ha natura punitiva né coincide con un accertamento di pericolosità sociale o con una valutazione penale, ma consiste in una prognosi sull'assenza di rischi, anche solo potenziali, per la sicurezza pubblica; pertanto può fondarsi anche su singoli comportamenti o situazioni non accompagnati da condanne penali. Nel caso concreto, la relazione dei Carabinieri, assistita dall'efficacia probatoria dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, documentava non un episodio isolato e banale, ma una crisi familiare evidente, con accuse reciproche, volontà di separazione e contestazioni relative all'abuso di alcolici. Tali elementi, valutati complessivamente, erano idonei a escludere la totale affidabilità richiesta per la detenzione di armi. Il giudice ha ritenuto legittimo considerare la conflittualità familiare quale ragione sufficiente per un intervento preventivo, poiché la disponibilità di armi in un contesto di tensione domestica può agevolare comportamenti gravi e imprevedibili. Ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che il decreto si fondava su fatti accertati, principi giurisprudenziali e una valutazione prognostica priva di travisamenti, errori palesi o irragionevolezza. Ha escluso anche la violazione della proporzionalità, poiché il divieto costituisce una misura preventiva di tutela dell'ordine pubblico e non una sanzione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne; il potere ha natura preventiva e discrezionale e può essere esercitato anche in assenza di condanne penali, sulla base di un rischio anche solo potenziale.

  • art. 2700 c.c.

    La relazione dei Carabinieri intervenuti fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati come avvenuti in loro presenza.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. è una misura preventiva, non punitiva, diretta a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico mediante una prognosi sull'affidabilità del detentore e sull'assenza di rischi, anche solo potenziali, di abuso delle armi.
  • L'esercizio del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi non richiede una condanna penale né l'accertamento di una pericolosità sociale in senso penalistico; possono rilevare anche comportamenti o situazioni genericamente incompatibili con la piena affidabilità richiesta per il possesso di armi.
  • Una situazione di conflittualità familiare, valutata insieme agli ulteriori elementi emersi nell'intervento delle forze dell'ordine, può costituire ragione sufficiente per il divieto di detenzione di armi, poiché la disponibilità di armi in un contesto di tensione domestica può determinare il rischio di degenerazioni gravi e imprevedibili.
  • Il sindacato giurisdizionale sul divieto prefettizio di detenzione di armi verifica l'esistenza dei fatti, l'adeguatezza dell'istruttoria e l'assenza di travisamento, errori palesi, irragionevolezza o sproporzione, senza sostituire la valutazione prognostica dell'autorità con una propria valutazione di merito.
  • La motivazione del divieto di detenzione di armi è adeguata quando individua i fatti accertati, li collega alla valutazione di affidabilità del detentore e rende comprensibile la prognosi di rischio, anche mediante il riferimento a elementi desunti dagli atti delle forze dell'ordine e a principi giurisprudenziali consolidati.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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