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Sentenza

Sentenza n. 8272/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro e Previdenza - n. 5185/2024, depositata e resa pubblica in data 02.05.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 31025/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202514012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di euro 1.500,00 sulla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5185/2024, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati nella pronuncia, per complessivi euro 1.500,00. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo ritualmente notificato il ricorso, definitivo il titolo giudiziale e sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché non risultava eseguita la sentenza del giudice ordinario e l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento né fornito giustificazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, assicurando il riconoscimento dei diritti e il pagamento delle somme dovute. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha respinto allo stato la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza diretto a conseguire l'esecuzione del giudicato e l'attuazione concreta delle statuizioni contenute nel titolo giudiziale.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), è invocato per la richiesta di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la domanda è stata respinta allo stato, per l'assenza di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato dal TAR.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente di accertare l'inottemperanza in presenza del mancato adempimento.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    È richiamato per individuare nell'ottemperanza la verifica della corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione obbligata integra inottemperanza.
  • L'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'esecuzione, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
  • Il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al ricorrente vittorioso l'utilità concreta riconosciuta dal giudice e illegittimamente negata dall'amministrazione mediante un comportamento omissivo.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'intervento sostitutivo all'inutile scadenza del termine e alla richiesta dell'interessato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta automaticamente: se al momento della decisione non è ancora maturato un ulteriore ritardo successivo al termine assegnato dal giudice, la relativa domanda può essere respinta allo stato, restando proponibile in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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