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Sentenza

Sentenza n. 1249/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento previa concessione di idonea misura cautelare, - della nota/comunicazione prot. n. GSEWEB/P20250366742 del 26.05.2025, con cui è stata disposta l’esclusione della richiesta di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto identificato al codice AGRS2000000784, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 27,28 kW, nel Comune di Crecchio (Ch) Nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti e ove interpretabili nel senso di ritenere correttamente esercitato dal GSE il proprio operato, ivi compresi, per quanto occorrer possa: - l’allegato A, al “Terzo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, avente ad oggetto “Regolamento Operativo Parco Agrisolare” pubblicato dal GSE in data 19.08.2024 prot. n. 0371689; - il Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»”, prot. n. 2011444 del 19.04.2023; - il “Decreto ministeriale recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, prot. n. 176845 del 17.04.2024; - il Terzo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” emanato con prot. n. 0371689 del MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della Sovranità alimentare e dell’ippica) pubblicato dal MASAF in data 19.08.2024 -prot. n.371689; - il Decreto Direttoriale prot. n. 0195998 del 5.05.2025 pubblicato unicamente sul sito del GSE recante lo “Elenco consolidato dei beneficiari ammessi al contributo ai sensi del Primo, del Secondo e del Terzo Avviso” e le relative tabelle allegate nella parte in cui non includono tra i soggetti beneficiari del finanziamento OS; - tutte le comunicazioni e richieste di osservazioni formulate dal Gse ivi comprese quelle del 28.10.2024 e del 21.01.2025, con ordine di inclusione della ricorrente tra i soggetti ammessi a finanziamento, e con riserva di esperire tutte le relative azioni risarcitorie e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio.

Giustizia amministrativa202508646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di finanziamento PNRR Parco Agrisolare per un impianto fotovoltaico, motivata dall’anomalia nella quantificazione del fabbisogno energetico e dal mancato rispetto o mancata dimostrazione del limite di autoconsumo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE che aveva escluso la domanda di contributo in conto capitale, oltre agli atti presupposti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico, del regolamento operativo, dei decreti ministeriali disciplinanti il Parco Agrisolare, dell’Allegato X al d.lgs. 152/2006 e del d.m. n. 264/2016. La società sosteneva che la sansa disoleata di oliva e il nocciolino di sansa dovessero essere ricompresi tra i combustibili ammessi, in particolare nella categoria del pellet, e che la disciplina della procedura non imponesse un divieto di utilizzare combustibili ulteriori rispetto a quelli indicati nella tabella 3 del regolamento operativo. Deduceva inoltre sviamento dalle regole prefissate, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, nonché violazione dei principi di massima partecipazione e par condicio. Il GSE aveva tuttavia fondato l’esclusione anche sull’insufficiente dimostrazione del rispetto del vincolo dell’autoconsumo. La ricorrente aveva prodotto una bolletta relativa soltanto al periodo luglio-dicembre 2021 e aveva dichiarato nella domanda consumi annui elettrici pari a 14.456 kWh, un fabbisogno termico annuo pari a 15.572 kWh e una producibilità attesa dell’impianto pari a 31.455,03 kWh.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo dirimente e infondato per il mancato rispetto, o comunque per la mancata adeguata prova, del requisito dell’autoconsumo. Il provvedimento di esclusione è stato qualificato come plurimotivato, perché fondato autonomamente sia sull’indicazione della sansa nella relazione di calcolo del fabbisogno energetico sia sulla non conformità al vincolo dell’autoconsumo. Di conseguenza, era sufficiente che una sola motivazione autonoma resistesse alle censure per mantenere fermo il provvedimento, sicché il Collegio ha assorbito le contestazioni relative all’ammissibilità della sansa quale combustibile. Quanto all’autoconsumo, il giudice ha rilevato che la disciplina del Parco Agrisolare ammette gli impianti soltanto quando siano destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e la capacità produttiva annua non superi il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica, salvo il rispetto del limite di autoconsumo in caso di vendita dell’energia in rete. La documentazione prodotta non dimostrava il consumo annuo: la bolletta riguardava soltanto sei mesi, con consumi elevati nel periodo della raccolta e molitura delle olive, senza consentire di verificare i consumi nei restanti mesi. Inoltre, la stessa domanda evidenziava una producibilità attesa dell’impianto superiore ai consumi e al fabbisogno dichiarati. Il TAR ha escluso che vi fosse un’integrazione postuma della motivazione, poiché il requisito dell’autoconsumo era stato richiamato più volte nel procedimento e nelle richieste di chiarimenti. Il ricorso è stato quindi respinto. La ricorrente è stata condannata a rifondere al GSE le spese, liquidate in euro 2.500 oltre oneri di legge; le spese sono state compensate nei confronti delle amministrazioni ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, d.m. MASAF 19 aprile 2023

    salvo per i casi di cui all’Allegato A, Tabella 4 per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso

    Il rispetto dell’autoconsumo costituisce requisito di ammissibilità agli aiuti; la vendita dell’energia in rete è consentita solo entro il limite dell’autoconsumo annuale.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. MASAF 19 aprile 2023

    gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda agricola e se la loro capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola

    La capacità produttiva dell’impianto deve essere correlata e non superiore al consumo medio annuo combinato dell’azienda; il requisito deve essere dimostrato dal richiedente.

  • art. 4.2 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare

    Prevede regole dettagliate per la prova del fabbisogno energetico e dell’autoconsumo, anche mediante evidenze documentali dei consumi, quali le bollette intestate al beneficiario.

  • Allegato X, sezione IV, d.lgs. 152/2006

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità della sansa disoleata tra le biomasse combustibili; il TAR non ha esaminato la relativa censura, ritenendo decisiva e autonoma la violazione del requisito dell’autoconsumo.

  • Allegato 1, art. 1, sezione 2, d.m. n. 264/2016

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione della sansa disoleata come biomassa residuale destinata alla produzione di energia; la questione è stata assorbita.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo plurimotivato, fondato su più ragioni autonome ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, resta legittimo se anche una sola di tali motivazioni resiste alle censure; il ricorrente deve quindi contestare specificamente ed efficacemente ogni autonoma ragione decisoria.
  • Nelle procedure di concessione di contributi per impianti fotovoltaici finanziati dal PNRR Parco Agrisolare, il rispetto del limite di autoconsumo costituisce requisito autonomo di ammissibilità, sicché la capacità produttiva annua dell’impianto deve essere correlata al consumo medio annuo combinato di energia elettrica e termica dell’azienda.
  • La prova del requisito dell’autoconsumo deve risultare da documentazione idonea a rappresentare i consumi annui del beneficiario; una bolletta relativa soltanto a una parte dell’anno, soprattutto se riferita a un periodo stagionalmente anomalo, non è sufficiente quando non consenta di ricostruire attendibilmente il consumo medio annuale.
  • Non integra motivazione postuma il richiamo, negli scritti difensivi dell’amministrazione, a un requisito già espressamente considerato nel provvedimento impugnato e nelle interlocuzioni procedimentali precedenti, anche se gli argomenti sono ulteriormente sviluppati in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieImpianti da fonti rinnovabili
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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