Cassazione Civile, Ordinanza n. 18798/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una società datrice di lavoro aveva promosso davanti al Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, un'azione volta ad accertare l'insussistenza di condotte mobbizzanti nei confronti di una propria dipendente e, conseguentemente, l'inesistenza di un suo diritto al risarcimento dei danni per tali condotte. Il Tribunale, ritenendo fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla lavoratrice, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Parma. La società ha quindi proposto regolamento di competenza, sostenendo che, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., la competenza territoriale spettasse invece al Tribunale di Treviso, sede legale della società, e che la lavoratrice non avesse assolto l'onere di contestare specificamente tutti i criteri concorrenti di competenza né di provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto applicabile l'art. 413, comma 2, c.p.c. anche alle controversie introdotte dal datore di lavoro nel rito del lavoro, affermando che i fori speciali esclusivi alternativamente concorrenti sono quelli del luogo in cui è sorto il rapporto, del luogo in cui si trova l'azienda e della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso cui prestava attività alla fine del rapporto. Ha inoltre rilevato che, quando esistono più criteri concorrenti, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere specifica e supportata dalla prova dei fatti dedotti; nel caso concreto, la mera allegazione del luogo di prestazione non bastava a superare il collegamento territorialmente dedotto dall'attore, tanto più che la sede della società risultava provata e non contestata. Perciò ha dichiarato competente il Tribunale di Treviso e ha rimesso le parti davanti a quel giudice, con spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 47, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la ritualità e tempestività del regolamento di competenza proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia.
art. 413 c.p.c.
nel rito del lavoro, i fori speciali esclusivi concorrenti sono quelli del luogo in cui è sorto il rapporto, del luogo in cui si trova l'azienda e della dipendenza cui il lavoratore è addetto o prestava la sua attività alla fine del rapporto; non è consentita l'unificazione dei fori nel solo luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.
art. 428 c.p.c.
richiamato nel combinato disposto per la disciplina della competenza nel rito del lavoro.
art. 28 c.p.c.
richiamato nel combinato disposto per la disciplina della competenza nel rito del lavoro.
art. 38 c.p.c.
richiamato nel combinato disposto per la disciplina della competenza nel rito del lavoro.
art. 413, secondo comma, c.p.c.
costituisce la base normativa dell'individuazione dei fori speciali esclusivi concorrenti nelle controversie di lavoro subordinato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, ai fini della competenza territoriale nelle controversie individuali di lavoro subordinato, operano fori speciali esclusivi concorrenti, individuati dal legislatore in modo tassativo; non è consentito ricondurli a un unico foro coincidente con il solo luogo di esecuzione della prestazione.
- Quando la competenza territoriale è regolata da criteri concorrenti, chi eccepisce l'incompetenza del giudice adito deve contestare specificamente l'applicabilità di ciascun criterio e provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione; in difetto, l'eccezione va respinta e resta fissata la competenza del giudice scelto dall'attore.
- La competenza va determinata sulla base del contenuto della domanda, salvo che la prospettazione appaia prima facie artificiosa e diretta soltanto a sottrarre la causa al giudice naturale predeterminato per legge.
- La mera allegazione di un diverso luogo di esecuzione della prestazione non basta, da sola, a vincere il foro territorialmente radicato nella sede dell'azienda o negli altri criteri concorrenti previsti dall'art. 413 c.p.c.
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