Cassazione Penale, Sentenza n. 29532/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva confermato la misura cautelare per il reato associativo (art. 416 c.p.). I difensori deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627, 649, 125, comma 3, c.p.p. e all'art. 416 c.p., sostenendo che il Tribunale aveva basato la decisione unicamente sul reato-fine di riciclaggio (capo U) che era già stato ritenuto non ascrivibile all'indagato con precedente ordinanza non impugnata dal P.M. (giudicato cautelare), e non aveva indicato altri elementi, diversi dal reato-fine ormai coperto dal giudicato, utili a dimostrare la partecipazione dell'imputato all'associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la cessazione della misura cautelare in atto. La decisione si fonda sui seguenti punti: (i) il Tribunale del riesame, pur correttamente ricordando che la commissione del reato-fine non è necessaria per la configurabilità dell'associazione, non ha comunque indicato alcun elemento diverso dal reato-fine (già escluso dal precedente giudicato cautelare) da cui ricavare la partecipazione dell'indagato all'associazione; (ii) la parte della vicenda relativa all'identificazione del soggetto che consegnò i 74.900 euro era coperta dal giudicato cautelare e non poteva essere riesaminata; (iii) si è quindi ravvisata violazione degli artt. 649 e 627 c.p.p. per non aver rispettato la portata del giudicato cautelare e per non aver dato la spiegazione richiesta dalla sentenza rescindente.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte richiamata afferma che, in linea di principio, la commissione del reato-fine non è necessaria per configurare l'associazione a delinquere; tuttavia, se il reato-fine viene escluso, il giudice deve comunque indicare altri elementi idonei a provare la partecipazione del soggetto all'associazione.
art. 649 cod. proc. pen.
Il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva sulle questioni dedotte e decise nel procedimento incidentale; il Tribunale del riesame non poteva riesaminare la questione dell'identificazione dell'autore della consegna dei soldi quando quella questione era già stata decidida in una ordinanza non impugnata.
art. 627 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame doveva attenersi alla sentenza rescindente: una volta ritenuta l'insussistenza della gravità indiziaria per il reato-fine, era necessario spiegare se esistessero altri elementi, diversi dal reato-fine, idonei a sostenere la partecipazione all'associazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma citata nel ricorso ma non oggetto di una specifica interpretazione motivata nella decisione impugnata; dal testo della sentenza non emerge un'applicazione o un'interpretazione esplicita di questo comma.
Massime di principio
- Il giudicato cautelare emesso in sede incidente ha efficacia preclusiva e impedisce che una questione già decisa in una ordinanza non impugnata sia riesaminata dal giudice in successivi provvedimenti cautelari.
- Per configurare l'associazione a delinquere non è necessario dimostrare la commissione dei reati-fine, ma se il reato-fine viene escluso il giudice è tenuto a indicare altri elementi concreti e specifici da cui desumere la partecipazione del soggetto all'organizzazione.
- In sede di riesame cautelare il Collegio deve rispettare le pronunce rescindenti e motivare espressamente eventuali ragioni diverse, evitando di fondare la conferma della misura su elementi già coperti dal giudicato.
- Se il provvedimento cautelare si fonda su un fatto rimasto incontestato in un precedente provvedimento non impugnato, la parte che chiede la conferma della misura deve mostrare elementi nuovi o diversi che giustifichino la riconsiderazione; altrimenti l'ordinanza è annullabile.
- In presenza di decisioni contrastanti tra provvedimenti cautelari successivi, la Cassazione richiede al giudice che rinnova o conferma la misura di esplicitare il percorso probatorio e di individuare chiaramente le fonti di prova che sorreggono la misura, senza limitarsi a riaffermare conclusioni già escluse dal giudicato.
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